Qual è l’imputato?

Uno/a dei sindacalisti in questa foto sarà processato a Verona il 13 ottobre per il reato di falso ideologico. Se aguzzate la vista forse lo potete riconoscere…

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10 Commenti - Scrivi un commento

    1. La notizia del rinvio a giudizio l’abbiamo data a suo tempo, cioè l’autunno scorso. L’udienza è fissata per il prossimo ottobre, quindi prima di dare qualsiasi notizia sul suo esito dobbiamo aspettare che si sia svolta.

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  1. Non molti per il vero, venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti che coinvolgo sindacalisti, si chiedono come possono rimanere negli organi decisionali del sindacato personaggi condannati in via definitiva per truffa all’Inps ad esempio?
    E’, questo, un reato punito con la galera. Per la precisione, si tratta di una truffa aggravata punita:
    a) con la reclusione da uno a cinque anni, oltre alla multa da 309 a 1.549 euro;
    b) con la reclusione da due a sette anni, se è diretta (come quasi sempre avviene) a ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni comunque denominate.
    Si dirà ma l’imputato ha patteggiato!!
    Per l’incandidabilità si è affermato che la sentenza di patteggiamento è equiparabile a quella di condanna.
    Infatti per l’elettorato passivo, i “requisiti negativi” ostativi al mantenimento della carica di consigliere regionale, idonei a determinare “ipso jure” la decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 235 del 2012, art. 8, comma 6, per difetto della non indegnità morale del soggetto desunto da condanne irrevocabili per determinati reati, sono i medesimi che determinano l’incandidabilità di cui all’art. 7 dello stesso D.Lgs., in base all’interpretazione letterale, sistematica e finalistica della relativa disciplina, e pertanto alla sentenza penale di condanna è equiparata quella di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., come previsto dall’art. 15 dello stesso decreto legislativo.
    In sostanza, l’equiparazione della sentenza patteggiata a sentenza di condanna non appare di per sé irragionevole, implicando il patteggiamento solo una riduzione di pena per motivi di economia processuale, ma non anche un diverso giudizio di disvalore della condotta del reo.
    Sarebbe interessante conoscere chi essi siano e in quali organi rimangono nonostante la sentenza di condanna!!! L’impresa è ardua e neppure ipotizzabile.
    E’ arcinoto, infatti, che le regole per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano (Giolitti).

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    1. Ma nemmeno dalla vicenda prima citata imparate?
      Fatti riportati qui , e non discussi negli organismi , non portano a nulla , non scalfiscono di 1 mm le decisioni , irrilevanti

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      1. Perdonaci se ci inseriamo in questa controversia, ma forse hai qualcosa da imparare anche tu. Se negli organi della Cisl non si discutono i fatti qui riportati non è che chi scrive e chi legge questo blog non se ne deve occupare. Libera la Cisl di non occuparsene (ma fa male), liberi i lettori e gli scrittori di questo blog di occuparsene. Anche perché fuori dalla Cisl e dai suoi organi c’è tutto un mondo che non è condannato a credere alle narrazioni ufficiali di Via Po 21.

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  2. Vergogna
    Ma i vostri articoli e dossier super documentati gli avete mandati ai vari responsabili delle altre sigle nazionali e del Ces?
    Se si vuol dire che sono tutti in colpa e si comportano come in CISL
    Se no scrivete e inviate tutto e chiedete cosa dicono le regole ces x chi è sotto processo.
    Dopo ciò io mi cancello e così i miei amici ecc.
    Basta

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