Se Carniti dice no

Il sito www.sindacalmente.org ha pubblicato un intervento di Pierre Carniti (lo trovate a questo link) che spiega le ragioni per cui voterà no al referendum sulla nuova Costituzione. Un intervento che, implicitamente, pone il problema di come la Cisl sta gestendo la vicenda del referendum.

La dirigenza di Via Po 21 ha infatti lanciato una campagna pubblicitaria (quella “mi informo-decido-voto”) con la quale sta fiancheggiando la propaganda della maggioranza di governo sulla linea “non parliamo di politica, parliamo del fatto che finalmente si fanno le riforme” e quindi ciò che conta è informarsi, e se ci si informa nel merito poi si vota sì, perché altrimenti le riforme non si fanno.

Carniti non accetta questi pseudo-argomenti e la fragile argomentazione “è tanto tempo che aspettiamo le riforme” (e allora va bene qualsiasi cosa purché ci sia scritto sopra “riforma”?) e apre una possibile discussione fra chi nella Cisl è legittimamente orientato al sì e chi legittimamente è orientato al no (e fermo restando che non c’è alcun bisogno che la Cisl, sindacato autonomo da tutti, si leghi al carro di questo o quello).

Discutere è, in democrazia, ancor più importante che informarsi. Perché la discussione è già anche informazione, ma l’informazione senza discussione, l’informazione calata dall’alto per orientare i singoli, è espressione di una deriva autoritaria. Senza esagerazione alcuna.

Ecco perché dobbiamo ringraziare Carniti del suo intervento. Ed ecco perché è importante che gli ex segretari della Cisl che hanno la credibilità per dire la loro lo facciano anche più spesso.

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3 Commenti - Scrivi un commento

  1. Discutere è, in democrazia, ancor più importante che informarsi. Perché la discussione è già anche informazione, ma l’informazione senza discussione, l’informazione calata dall’alto per orientare i singoli, è espressione di una deriva autoritaria. CONCORDO IN PIENO CON QUESTA INCONFUTABILE VERITA’ CHE VOLUTAMENTE , IN MODO SPREZZANTE E COMMISEREVOLE DI CHI DISSENTE LA CISL ADOTTA DA TEMPO.
    PER RENDERE PIU’ CHIARO IL CONCETTO MI PERMETTO DI INTEGRARLO CON UNA ESPRESSIONE CHE RITENGO MOLTO EFFICACE E DELLA QUALE PERO’ IGNORO LA FONTE: “UN ERRORE NON DIVENTA MADORNALE FINCHE’ NON RIFIUTI DI CORREGGERLO” PERCHE’ PROPRIO LA DENUNCIA DEGLI ERRORI PUO’ AIUTARE CHI COMANDA A GOVERNARE MEGLIO.
    Luigi Viggiano

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  2. Penso che i ringraziamenti a Carniti sono meritati e doverosi come pure l’invito agli altri segretari, ma a questi solo per sputtanarli, perchè tranne Pezzotta che é stato il pulcino nero della nidiata Marini (si è capito da come l’hanno mal-trattato) tutti gli altri ne sono i naturali discendenti che hanno che devotamente si sono adeguati alla sua visione di sindacato moderno. Voglio dire che lo spartiacque storico della Cisl è segnato dall’avvicendamento tra Carniti e Marini dove col primo si chiudeva una concezione del sindacato al servizio dei lavoratori e degli iscritti e con Marini si alla concezione tuttora in voga dove, erano e sono, i lavoratori e iscritti al servizio del sindacato. Ergo, è difficile per non dire impossibile pensare che i segretari interessati, tranne Savino possano aderire all’invito perché tutti frutti dello stesso albero.
    IL VISIONARIO

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  3. L’attuale articolo 70 della nostra Costituzione Italiana recita:
    “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”.

    E’ un articolo semplice e chiaro di appena 9 parole. Volete sapere come cambierà?

    Eccolo qui di seguito, leggetelo tutto, parola per parola e se ci capite qualcosa fatemelo sapere….
    Art. 10. (Procedimento legislativo) 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
    Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».
    testo preso dal sito: stampaparlamentare.it

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