Proseguiamo nell’analisi del nuovo regolamento, quello che secondo la segreteria confederale è la medicina magica che cancella tutti i malanni, e che invece, secondo molti altri, è una maniera, un po’ troppo sfacciata, per nascondere la spazzatura sotto il tappeto.
La puntata precedente la trovate a questo link.
Il nuovo regolamento del personale afferma solennemente (art. 19) che il superamento delle indennità massime è una grave violazione delle regole associative, da sanzionare a norma di Statuto (art. 40 e 41). E carica la dose, aggiungendo che “gravi inadempienze all’applicazione del regolamento causano la decadenza dall’incarico”.
Molto bene, direte voi. Niente affatto, perché questa norma che prima non c’era dovrebbe valere – come ha detto la Segretaria – solo per il futuro: una norma di chiusura che cancella il passato e promette severità solo da domani, come fosse una norma penale, notoriamente non retroattiva. Ma questa argomentazione non sta in piedi. Anche col vecchio regolamento le indennità massime, in quanto massime, non potevano essere superate. Anche col vecchio regolamento i dirigenti con incarichi di rappresentanza esterna erano obbligati a versare i compensi al sindacato. Anche col vecchio regolamento non era ammesso cumulare la pensione con l’indennità.
I comportamenti illegittimi dunque erano dunque ben definiti anche col vecchio regolamento e il trucco dell’art. 19 sta nel far credere che solo da domani potranno essere applicate le sanzioni dovute a chi viola lo Statuto. Come dire: mettiamo ci una pietra sopra e ignoriamo l’art. 16 dello Statuto che fa obbligo alle segreterie, quando siano a conoscenza di violazioni statutarie, di intervenire per far cesare le violazioni ed eventualmente denunciarle.
Attenzione però, perché l’omissione di intervento o di denuncia può essere oggetto di ricorso ai probiviri.
Se, non ho capito male, i comportamenti che il nuovo regolamento definisce illegittimi erano tali anche col vecchio.
Perdonate l’ignoranza ma se le cose stanno nei termini descritti perchè si deve soprassedere sui fatti passati denunciati da Scandola senza attivare i probiviri e vedere quantomeno dove arriva la loro obiettività o faziosità?
Luigi Viggiano
P.S. ribadisco la mia ignoranza giuridica ma il buon senso mi stimola una domanda:
i probiviri non avrebbero dovuto agire d’ufficio verso tutti i trasgressori, nel momento in cui giudicando Scandola sono venuti a conoscenza della violazione del regolamento in vigore?