L’ufficio stampa della Cisl sta mandando in giro richieste di rettifica ai giornali che hanno parlato del licenziamento di Francesco Lauria come di una decisione politica. Col tono dell’avvocato che minaccia, l’ufficio stampa parla di “gravi responsabilità civili e penali” (senza dire quali) dei giornali, con riserva di “tutelare l’immagine della confederazione e della sua dirigenza in tutte le sedi”.
La cosa non ci riguarda, perché non siamo un giornale e quindi l’ufficio stampa non ci scrive. E quando ci scrivono gli avvocati finisce male per loro.
Ci sembra però il caso di sottolineare il significato della richiesta di pubblicare una rettifica che, come capita quasi sempre alle rettifiche, conferma molto più di quel che vorrebbe smentire. Si tratta infatti della confessione esplicita del fatto che la Cisl non è più un soggetto politico. E quindi è diventata una cosa inutile, se non controproducente. Infatti tratta una vicenda che è comunque politica (per la natura pubblica della Cisl, per il ruolo che la Cisl aveva riconosciuto a Lauria nella formazione della sua dirigenza e per le dichiarazioni di solidarietà che ha ricevuto) come se fosse il licenziamento del dipendente di una fabbrichetta che ha parlato male del padroncino. Puro potere disciplinare, esercitato in una zona d’ombra che autorizza a non rispondere al pubblico delle proprie azioni.
Un’ammissione di apoliticità che una volta sarebbe stata inammissibile.
Quanto all’immagine della confederazione e della sua dirigenza, ci viene in mente lo spettacolo offerto da almeno dieci anni, con la signora Anna Maria che scappa dalle richieste di interviste di Nadia Toffa per le Iene sui fatti (veri) rivelati da Fausto Scandola, il dottor Sbarra che minaccia di far parlare gli avvocati se Report chiede chiarimenti sull’assunzione presso il dipartimento Anas di Catanzaro mentre era segretario generale della Cisl in Calabria, un processo a Napoli nato dalla denuncia dei dirigenti nazionali della Cisl che poi accampano scuse per non presentarsi a testimoniare e non sporgono le querele necessarie a procedere contro alcuni imputati a differenza di altri e comunque vengono smentiti dalle sentenze, almeno una denuncia per l’uso di strumenti invasivi della sfera privata delle persone, i casi di autoassunzioni di dirigenti in distacco che quando l’azienda chiude risolvono così il loro problema personale (c’è anche un segretario nazionale di Federazione), le feste di compleanno in montagna di segretari di federazione dotati di carte di credito, le querele contro questo blog di chi negava di aver commesso un falso e un abuso edilizio e invece ne è stato riconosciuto responsabile, le carriere politiche di sorelle e nipoti vari, le chiacchierate in cui un’importante azienda condivide con il sindacato la scelta dei rappresentanti dei lavoratori, e altre cose che ora ci sfuggono.
Fino ad arrivare alla carriera nella Filca di Torino di un segretario organizzativo notoriamente legato ad esponenti della ‘ndrangheta, con la sospetta compiacenza dei vertici nazionali della Federazione (secondo la Procura della Repubblica) e nella totale inazione della confederazione. Che in questo caso, un po’ più importante di quel che avrà mai potuto combinare Lauria, non ha fatto né politica, né difesa della propria immagine in ogni sede.
il9marzo.it
TRASPARENZA – Questo blog è stato finanziato con eur. 32.700 dalla Cisl che ha perso la causa per diffamazione intentata contro di noi ed ha dovuto pagare le spese.
Aggiungerei che per il comunicato fotocopia a Report Pistoia e a Il Manifesto tutta la segreteria confederale è stata deferita ai probiviri e querelata per diffamazione aggravata a mezzo stampa e calunnia.
Essendo i plurimi procedimenti penali nei confronti di Daniela Fumarola già avviati, ho chiesto al collegio, ai sensi dello Statuto, la sospensione cautelativa (da iscritta) della segretaria generale della Cisl.
ma il segretario del Siulp (in pensione) che ha avuto una condanna a luglio a 2 anni e 2 mesi é ancora in carica?
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2025/07/16/news/condanne_esami_facili_link_campus_ministro_scotti-424735491/amp/
https://siulp.it/daniela-fumarola-nuova-segretaria-generale-della-cisl/
Buongiorno. Mi risulta che la registrazione dell’incontro del 1.08.2025 (ritenuta scandalosa perchè eseguita senza la comunicazione ai presenti) in realtà sia stata effettuata dal dipendente.
Se la registrazione l’ha fatta il didpendente, come è possibile che la conversazione sia stata usata per la contestazione contro di lui?
Può darsi allora che le registrazioni siano due. Solo che chi ha registrato un dipendente senza informarlo ha violato la legge; il dipendente che registra tutela i propri interessi. Almeno finché il diritto del lavoro serve a tutelare chi lavora e non la controparte.
O no?
Le registrazioni sono utilizzabili da entrambe le parti solo per la tutela di un proprio diritto, esclusivamente per fini processuali e non divulgabili a soggetti terzi.
Per cui nessuno dovrebbe, a parte i presenti e i loro legali, conoscerne i contenuti o perlomeno avere la certezza di quello che si è detto.
Detta questa “banalità” aspetto e vedo se il commento, questa volta, passa alla vostra temibile censura, visto l’esito dei miei ultimi due commenti persi nel vuoto cosmico all’inseguimento della cometa 3IAtlas.
Confermiamo di aver non pubblicato (ovvero censurato) alcuni commenti ritenuti non rilevanti.
A nostro insindacabile giudizio.
la registrazione e’ consentita a chi se ne deve servire per le attivita’ difensive (ed in diritto del lavoro e’ consentita ad entrambe le parti).
il problema e’ dolersi di qualcosa – ritenendolo oggettivamente non legittimo – e poi avere lui stesso registrato.
cio’ senza nulla togliere al resto.
pero’ ci vuole coerenza…….
Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. Che c’entra la coerenza? Qui c’è un lavoratore di fronte a un’azienda (ormai questa è la Cisl) che gli ha comminato una serie di contestazioni. Non ha importanza se l’incontro peraltro online è stato registrato da entrambe le parti, il problema è che il giorno dopo l’azienda ha usato la sua registrazione ai fini di aumentare la dose di contestazioni disciplinari. Una roba vomitevole che forse nemmeno la più carogna delle aziende metterebbe in atto. Anche perché illecito e dunque solo un’azienda che ha nel DNA il binomio carognaggine + ignoranza potrebbe mettere in atto sta roba.
ma che la CISL abbia registrato lo sostiene chi, poi, accusando di averlo fatto ha (dopo oltre 1 mese……) ammesso di avere provveduto lui in quella direzione.
Caro anonimo di Via Po 21,
ti spiego.
Come peraltro esplicitato io ho effettuato, come è assolutamente permesso (e lo ha detto anche la Cisl in sede di seconda audizione disciplinare il 9 ottobre prima della mia sospensione cautelativa) una registrazione difensiva.
D’altronde la riunione era online e io mi trovavo a casa mia a Pistoia.
Non ho dato a nessuno questa registrazione tanto che mai, lo giuro, la ho aperta prima di ieri sera. Non ero nemmeno sicuro fosse andata a buon fine (è la prima volta, interviste di lavoro escluse che registro qualcosa in vita mia).
Il 15 settembre però io ho ricevuto le contestazioni disciplinari che hanno fatto ridere tutta Europa e il mondo e che riportano interi stralci letterali (o quasi) dell’incontro bonario (peraltro civilissimo) del primo agosto (quello online).
E’ una cosa infame, vigliacca, incredibile, abominevole.
Ma soprattutto illecita (non ho scritto illegittima, ma proprio illecita).
Il tema, infatti, non è la registrazione (anche la Cisl poteva farla, ovviamente, magari da datore di lavoro poteva però esplicitarlo) ma l’uso che se ne fa.
Nel mio caso illecito, sia da un punto di vista associativo che legale.
Al di là dei profili giuslavoristici, risarcitori e penali, domani proprio di questo alle 10.30 si discuterà con Fumarola, Battista e Spaggiari proprio presso i probiviri confederali.
E’ chiarissimo che la sanzione non potrà che essere la decadenza da tutte le cariche associative e l’espulsione dalla Cisl (non cautelativa, ma per, almeno, cinque anni).
E’ più chiaro ora?
Certo che i portaborse della confederazione (per non chiamarli con il loro vero nome) continuano a stare sul particolare (vedi caso Lauria,certamente importante) per non rispondere politicamente di dove è oggi la cisl (almeno da 10 anni ) e sopratutto dove va con questa dirigenza e chi li ha preceduti. Se non fossero portaborse,appunto,rifletterebbero (ma lo sanno fare…?) sul titanic che affonda e loro stanno a suonare…ovviamente non servirà a nulla,sono loro che hanno cominciato ad affondare la nave ma vuoi che almeno non abbiano un impeto di orgoglio e almeno stiano zitti e continuino a prendere i loro lauti stipendi,fin che dura…sono stati citati vari casi di mala cisl possibile che nessuno tenti almeno di giustificare,possibile non ci sia risposta ai malumori di tanti dipendenti e sindacalisti semplici che purtroppo tengono famiglia…possibile che pensino solo ai loro stipendi e alle loro carriere,sono tutto il giorno nei vari corridoi dei palazzi a parla male dei colleghi magari per mandarli via e prendergli il posto….tante braccia nemmeno rubate all’agricoltura perche non saprebbero nemmeno fare quei nobili lavori manuali ma pieni di dignita….
É evidente che in Cisl paghino dei professionisti (si fa per dire) che non hanno mai seguito “seriamente” alcuna vertenza di lavoro. Né da datori di lavoro né da sindacalisti. Speriamo che nelle cisl territoriali gli uffici vertenze (anzi ne siamo certi) siano di migliore livello.
Visto che stanno scrivendo su questo Blog grandi esperti di registrazioni di conversazioni (presumo di provenienza Cisl Via Po), vorrei chiedere loro se si possono mettere in giro e utilizzare conversazioni registrate all’insaputa dell’interessato, senza subire alcuna conseguenza. Così giusto per sapere. Perché ce ne sono tanti in giro. Grazie
Se è così come ha raccontato Lauria, Fabio Franchi e Roberta Roncone dovrebbero essere espulsi.
Io ne ho parecchie e tra poco le proietto in un assemblea di lavoratori particolare ,vedrai che ridere
Le foto scattate in Cisl Campania furono mostrate dal segretario organizzativo nazionale durante una riunione di segreteria confederale alla fine del 2015 nonostante le proteste di Bernava, Luciano e Farina. Ovviamente poi messi alla porta.
Ci sono gli atti e l’esito di un processo.
Se interessa una modesta opinione, non richiesta per il vero, ma solo per chiarezza e senza prendere le difese di nessuno in questa vicenda, la Cassazione (Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 24797 del 16-09-2024) ha confermato la legittimità della registrazione, stabilendo che un dipendente può registrare una conversazione senza il consenso dell’interlocutore, purché la registrazione sia finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria e il dipendente stesso sia parte della conversazione registrata. La Corte, in sostanza, ha ribadito il principio già espresso in precedenti pronunce, quali la sentenza n. 12534 del 2019, secondo cui la registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori non costituisce una violazione del diritto alla riservatezza, purché tale attività sia giustificata dalla necessità di tutelare un diritto in giudizio. Questo orientamento si pone in linea con l’art. 24 del GDPR, che prevede la liceità del trattamento dei dati personali quando necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
In sostanza secondo la Cassazione, affinché una registrazione possa essere utilizzata come prova in un processo, devono sussistere precisi presupposti:
1) Partecipazione alla conversazione: il dipendente deve essere parte attiva della conversazione registrata. Ciò è coerente con il principio della prova libera sancito dall’art. 116 c.p.c., che consente al giudice di valutare liberamente le prove, comprese le registrazioni.
2) Finalità di tutela di un diritto: la registrazione deve essere effettuata esclusivamente per la difesa di un diritto proprio o di un terzo in sede giudiziaria. L’art. 24 del GDPR e l’art. 10 del Codice della Privacy legittimano tale trattamento dei dati personali.
3) Necessità e proporzionalità: la registrazione deve essere necessaria per provare fatti rilevanti nel processo e non deve violare in modo sproporzionato il diritto alla privacy dell’interlocutore. Questo principio deriva dall’art. 5 del GDPR, che richiede che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
Insomma, una registrazione effettuata dal dipendente può essere ammessa come prova, purché rispetti questi criteri. Ad esempio, nella sentenza n. 18908 del 2020, la Cassazione aveva già chiarito che la registrazione non consensuale è lecita se finalizzata a dimostrare un comportamento discriminatorio o vessatorio del datore di lavoro.
Nonostante la possibilità di registrare conversazioni, esistono limiti precisi, soprattutto per il datore di lavoro che, sicuramente, è parte forte del rapporto di lavoro in quanto a lui competono in potere direttivo e conformativo nonché quello disciplinare.
Per converso, al datore di lavoro, appunto quale parte forte del rapporto, poiché, lo si ripete, munito del potere direttivo e di controllo della prestazione lavorativa nonché quello disciplinare sembrerebbe vietato registrare il dipendente e questo parrebbe discendere dall’incrocio tra la normativa lavoristica e quella sulla privacy. In particolare, le principali fonti normative coinvolte sono:
Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, che recepisce il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), con particolare riferimento all’art. 4 che regola i controlli a distanza. Tale articolo vieta l’uso di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori senza previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, salvo esigenze organizzative, produttive o di sicurezza aziendale.
Codice Civile, che disciplina l’acquisizione delle prove (art. 2712 c.c.) e la buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro. L’art. 2712 c.c. ammette come prova le registrazioni fonografiche, purché chi contesta la loro autenticità dimostri la manipolazione o l’alterazione del contenuto.
All’esito di quanto precede il datore di lavoro non pare poter regisrare una conversazione con un proprio dipendente.
Ad ogni modo, il lavoratore che intende registrare conversazioni in ambito lavorativo dovrebbe adottare alcune cautele essenziali:
Limitarsi a registrare solo le conversazioni strettamente necessarie alla tutela del diritto che intende far valere.
Evitare di diffondere le registrazioni al di fuori del contesto giudiziario o disciplinare.
Conservare le registrazioni in modo sicuro, garantendo che non vengano utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla legge.
Ora ciascuno può farsi l’idea che vuole di questo caso.
grazie molto preciso
Grazie. Ribadisco che il tema non è quello scontato delle due registrazioni. Ma dell’ uso illecito che la CISL ha compiuto della sua. Uno dei tanti reati di questa vicenda.
L’audizione presso il Collegio Confederale dei probiviri Cisl è iniziata puntuale alle ore 10.30 ed è terminata, con la sottoscrizione del verbale di audizione, alle 13.43.
Erano presenti tutti i probiviri confederali ed il sottoscritto.
Non presenti e non giustificati Fumarola, Spaggiari, Battista.
Allora admin probabilmente censurerete anche questo, dietro un “insindacabile giudizio” che non mi sembra tanto distante dal metodo di chi da anni criticate: anche perchè nei due commenti non c’era alcuna offesa e riguardo alla non pertinenza, mi restano dei forti dubbi, visto che rispondevo a una vostra gratuita illazione e di commenti non pertinenti agli argomenti trattati ne ho visti ben altri.
Fate come vi pare, ma come si suol dire ” i peri non cadono tanto distante dall’albero”, affermazione che vale per il presente ma anche per il passato.