LODO
In data 5 dicembre 2014 il sig. Giovanni Graziani ha provveduto
al deposito, presso la segreteria del Collegio confederale dei
Probiviri CISL, dell’atto avente per oggetto: “impugnazione
dispositivo art.40 Statuto Confederale di commissariamento della
FAI-Cisl, 31/10/2014”.
Il Collegio Confederale dei Probiviri della CISL
composto da:
. BIFFI Carlo
. ALBERTI Lucio
. FRISELLA Salvatore
. GUERINONI Romano
. OBOE Bruno
PRESIDENTE
PROBOVIRO
PROBOVIRO
PROBOVIRO
PROBOVIRO
riunitosi il 4 febbraio 2015 presso la propria sede in Roma –
Via Po, 22 – int. 12, con la presenza di BIFFI Carlo, ALBERTI
Lucio, FRISELLA Salvatore e GUERINONI Romano, OBOE Bruno
assente giustificato, ha emesso il seguente lodo
FATTO E DIRITTO
Il Collegio Confederale dei Probiviri della Cisl non può
accogliere le eccezioni mosse dal ricorrente al deliberato del
Comitato esecutivo della Cisl del 31.10.2014, in considerazione
del fatto che il “commissariamento” è atto eminentemente
politico-organizzativo e, come tale, sottoposto al mero vaglio di
legittimità del Collegio Confederale dei Probiviri al quale, proprio
in ragione della detta natura politica dell’atto stesso, viene
imposto, dall’art.40 IV comma dello Statuto Confederale, il
termine perentorio di 15 giorni per la ratifica di legittimità,
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scaduto il quale l’atto, peraltro immediatamente esecutivo già
dalla sua delibazione, si intende comunque ratificato “ex-lege”.
In considerazione di detta esplicita “ voluntas legis”, il
Collegio Confederale dei Probiviri, valutato il provvedimento nei
suoi profili giuridici, ha ritenuto legittimo il commissariamento
come intervenuto e, con l’atto di ratifica del 5.11.2014, ha assolto
a quanto lo Statuto Confederale dispone che questo Collegio
debba adempiere per il perfezionamento della efficacia della
procedura di commissariamento.
Ma, pur dovendosi ritenere assorbente la motivazione di
rigetto del ricorso nei termini come prima precisati, in
considerazione della natura non rigidamente giurisdizionale
dell’attività arbitrale, questo Collegio ritiene di poter assolvere in
casi di particolare rilievo procedurale e sostanziale, come quello
in esame, una funzione anche di ulteriore chiarimento di merito
rispetto alle censure mosse dal ricorrente all’operato
dell’Esecutivo Confederale della CISL.
In questa ottica, il Collegio deve osservare e precisare che
il Comitato esecutivo della Cisl non ha adottato alcuna
determinazione avverso la votazione dell’Assemblea congressuale
della FAI.
L’Esecutivo Confederale, come risulta dagli atti, dopo aver
constatato la conclusione del congresso straordinario della FAI
del 27-28 e 29 ottobre 2014 e dopo aver considerato la necessità
di garantire la continuità dell’azione della FAI “… nei confronti
degli iscritti, delle controparti e delle istituzioni..’’, sulla scorta del
richiamo alla normativa statutaria confederale (artt. 40 c.l, 23
c. 1 e 26 c.l), nonché alla mozione conclusiva del XIII Congresso
Confederale della Cisl, ha ragionevolmente valutato necessario
“agire con tempestività per superare la sostanziale ingovernabilità
della FAI Cisl”.
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Le circostanze di fatto, evidenti e incontestabili, che
hanno determinato l’Esecutivo a questa scelta, sono la
“spaccatura” dell’organo congressuale e le conseguite dimissioni
del Segretario generale e dell’intera Segreteria della FAI.
L’Esecutivo Confederale Cisl è, pertanto, intervenuto non
già avverso una determinazione categoriale ma, in ragioni di
valutazioni, anch’esse documentate in atti, di politica
organizzativa e sindacale, di carattere generale, per restituire
agibilità funzionale alla FAI, avendone constatato la “sostanziale
ingovernabilità” e i conseguenti danni alla migliore tutela degli
interessi degli associati.
Questo Collegio ha ritenuto, al fine di ratificare l’atto di
“Commissariamento” a norma delTart.40 dello Statuto
Confederale CISL, che il Comitato Esecutivo Confederale si sia
mosso, pertanto, nel rispetto dei principi generali di
proporzionalità e ragionevolezza.
Questo Collegio ritiene, peraltro, che il Comitato Esecutivo
Confederale, oltre alla valutata necessità di intervenire con
urgenza, in una situazione di obiettiva paralisi, per consentire
continuità operativa e politica a una “..federazione con quasi
200.000 iscritti..”, come ha ricordato lo stesso ricorrente, con il
richiamo alla normativa (artt. 40 c.l, 23 c. 1 e 26 c.l) abbia
altresì ottemperato, contrariamente a quanto lamentato dal
ricorrente, al “principio di legalità”.
L’ottemperanza della deliberazione di commissariamento al
“principio di legalità” è rilevata dallo stesso ricorrente laddove,
nel documento che il sig. Graziani ha fatto pervenire a questo
Collegio successivamente alla proposizione del ricorso, osserva
con esplicita e, si deve ritenere, convinta consapevolezza,
“..Speriamo solo che non si segua un qualche “metodo Cianfoni” anche
nella gestione dei soldi. Sennò come potrà la Fai unirsi alla Filca, che ha
notoriamente i conti in regola?..” con ciò adombrando possibili
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disamministrazioni contabili probabilmente conosciute anche da
altri associati della FAI.
Alla luce di detta gravissima dichiarazione-osservazione del
sig. Graziarli questo Collegio non può non considerare che la
stessa, con sufficiente probabilità, potrebbe essere stata valutata
come elemento, per comprensibili ragioni, non esplicitato ma
utile alla formazione del convincimento del Comitato Esecutivo
Confederale che ha portato alla deliberazione di
commissariamento.
P. Q. M
Il Collegio Confederale dei probiviri della CISL respinge il ricorso
del sig. Giovanni Graziani.
Roma, 4 febbraio 2015
Il Presidente