Il ricorso ai probiviri

– al collegio confederale dei probiviri della Cisl

– al segretario generale Cisl, Anna Maria Furlan,

– al responsabile organi collegiali Cisl, Sergio Migliorini

– a Luigi Sbarra, commissario Fai-Cisl

 

Oggetto: impugnazione dispositivo art. 40 Statuto confederale di commissariamento della Fai-Cisl, 31 ottobre 2014

Io sottoscritto GIOVANNI GRAZIANI, nato (OMISSIS), domiciliato a (OMISSIS), nella veste di presidente del Collegio dei probiviri della FAI-CISL oggetto del provvedimento di commissariamento approvato dal Comitato esecutivo della Cisl il 31 ottobre 2014, impugno il dispositivo di commissariamento di fronte al collegio dei probiviri quale organo “di garanzia statutaria e di giurisdizione interna” ex art. 10, comma 1, statuto Cisl.

 

L’impugnazione si fonda sui seguenti motivi

 

  1. Il provvedimento considera violazione dello statuto confederale l’esito di una libera votazione dell’assemblea congressuale di una federazione della Cisl. Votazione che, in quanto relativa a materia di esclusiva competenza della federazione, non può costituire mai violazione statutaria, tanto meno grave (per grave che possa essere il contrasto di politica organizzativa che ne segue). Tale motivo è talmente assorbente da giustificare in abbondanza la richiesta presentata. Per amore di completezza se ne elencano alcuni altri, tra i molti possibili.

 

  1. Il provvedimento eccede i poteri conferiti dallo statuto della Cisl al comitato esecutivo. Il commissariamento ha infatti naura eccezionale, e può essere adottato solo nel rispetto rigoroso delle forme (che sono anche limiti) indicati all’art. 40, ove si richiede la presenza di “gravi violazioni dello statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale”. Restano escluse le divergenze di politica organizzativa, quali quelle invocate nel dispositivo a seguito del mancato scioglimento della Fai-Cisl per dar vita ex novo a una diversa federazione con altra organizzazione. E non basta certo omettere, come fa il dispositivo impugnato (nei “VISTI”, lettera a), il passaggio “anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale” per cancellare il vincolo che ne deriva.

 

  1. L’impugnato dispositivo, a giustificazione della decisione, indica fra i “PRESO ATTO” fatti che sono irrilevanti ai fini di una decisione di commissariamento, perché nessuno di questi rappresenta violazione statutaria. In particolare:

3.1 si lamenta che la votazione del congresso della Fai-Cisl contraddice precedenti deliberazioni congressuali della stessa organizzazione. Ma non ha senso, in punto di rispetto dello statuto, affermare che la deliberazione precedente vincola la deliberazione successiva di pari grado (deliberazioni peraltro su documenti diversi in più punti, per contenuto e/o per ampiezza; ad esempio sul delicato aspetto della destinazione del patrimonio, v. oltre, punto 7);

3.2 si lamenta che la votazione del congresso della Fai-Cisl contraddice precedenti deliberazioni del Consiglio generale della stessa organizzazione. Affermazione che non ha alcun senso, posto che sono i deliberati congressuali che vincolano quelli di organismi derivati, come il consiglio generale, e non viceversa:

3.3 ancor meno, ove possibile, ha senso citare la circostanza che lo scioglimento della Fai respinto dal congresso era stato oggetto di delibere di organismi di altra federazione, per ragioni che non merita neppure di illustrare al collegio.

3.4. neppure ha senso invocare il mancato rispetto di decisioni del congresso della Cisl, posto che lo scioglimento di un’associazione dotata di autonomia statutaria, quale è certamente la Fai-Cisl, è di competenza esclusiva dei delegati al congresso quali rappresentanti diretti degli iscritti alla stessa Fai. Altro è infatti riconoscere che il “Congresso confederale fissa l’indirizzo generale della confederazione” (art. 26, comma 1, richiamato dal dispositivo fra i “VISTI”), altro è confondere il potere di indirizzo generale (che, come tale, vincola nel fine generale da raggiungere, non la decisione specifica) con un potere di imporre lo scioglimento della federazione contro la volontà dei suoi soci;

3.5 ulteriormente privo di senso è affermare che l’esito della votazione congressuale impedirebbe di per sé l’accorpamento con altra categoria, posto che ad essere rifiutato è un modo fra i molti possibili (e non il più limpido) per realizzare l’accorpamento (altri processi analoghi avviati nell’ambito della Cisl, oggi come in passato, correttamente escludono lo scioglimento delle federazioni aderenti). Ad essere respinto è stato, lecitamente ed insindacabilmente, il modo dell’accorpamento, forse perché giudicato poco rispettoso dell’identità associativa della Fai-Cisl;

3.6. irrilevante è la circostanza (quinto punto del “PRESO ATTO”) che la segreteria della Fai-Cisl si sia dimessa; tanto meno se questo richiamo dovesse servire a suffragare l’affermazione sulla “sostanziale ingovernabilità della FAI CISL” evocata nel “VALUTATA”. Il commissariamento ha infatti provocato esso un danno alla governabilità della Fai-Cisl, posto che, con la sua fulmineità (72 ore scarse) ha impedito la discussione sulle dimissioni e ogni decisione al riguardo (respingimento, accoglimento, eventuale elezione della nuova segreteria) degli organi compententi nei tempi fisiologicamente consoni ad una sana democrazia associativa.

 

  1. Nel “CONSTATATO” si definisce la libera e lecita deliberazione dell’assemblea congressuale della Fai una “irragionevole violazione delle scelte e delle decisioni assunte dagli organismi confederali e categoriali”. Ma la sola irragionevolezza è tutta in tale affermazione basata su fatti irrilevanti (v. punto 3), posto che, come detto, gli organismi confederali non sono competenti ad imporre la decisione di scioglimento, quelli categoriali della Fai non sono superiori alla volontà espressa dal congresso e quelli di altra categoria rilevano nell’ambito di tale altra categoria e non oltre.

 

  1. Nel “CONSIDERATO” si fa riferimento ad un non meglio specificato “rilevante danno derivato all’organizzazione” (è un danno mantenere in vita una federazione con quasi 200.000 iscritti che sottoscrive una ventina di contratti nazionali di lavoro?), e si aggiunge poi “quanto quello (sic!) di garantire e salvaguardare l’azione organizzativa della FAI nei confronti degli iscritti, delle controparti e delle istituzioni”. Ora, se non si capisce bene quale danno possa portare il mancato scioglimento della Fai nei rapporti con le controparti e con le istituzioni, il passaggio che fa riferimento agli iscritti alla Fai è, nella sua paradossalità, rivelatore: affermare che la libera determinazione dei delegati al congresso, cioè dei rappresentanti diretti degli iscritti, giustifica un commissariamento a tutela degli iscritti alla Fai è affermazione talmente contraddittoria da autoconfutarsi.

 

  1. Per poter essere giustificabile, un commissariamento come conseguenza di un voto congressuale dovrebbe fondarsi su di un rapporto fra confederazione e le federazioni aderenti regolato non dai principi di autonomia e di pluralismo propri della concezione della Cisl, bensì su un qualche principio analogo a quello descritto dall’art. 3 della costituzione dell’Urss del 1977, che prevedeva l’elettività dal basso di tutti gli oganismi costituzionali, bilanciata dalla obbligatorietà delle decisioni degli organi superiori per quelli inferiori (c.d. “centralismo democratico”; v. Paolo Biscaretti di Ruffìa, Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, Giuffré, 1988; pp. 406-407 e 409).

 

  1. In punto di fatto, il dispositivo impugnato dà una rappresentazione parziale e, in tal senso, non veritiera degli esiti dell’assemblea congressuale della Fai-Cisl. Ad esempio, la mozione messa in votazione non riguardava solo lo scioglimento della Fai, ma, fra tante altre cose, anche la nomina dei commissari liquidatori (v. all. 2). Il suo respingimento non è quindi interpretabile solo ed esclusivamente come un no a qualsiasi ipotesi di accorpamento con altra categoria, ma (almeno) anche come un rifiuto di accedere all’accorpamento nei modi proposti ed alla nomina dei commissari liquidatori nelle persone di Augusto Cianfoni e Fabrizio Scatà. Passaggio quest’ultimo che (al netto delle osservazioni dei punti precedenti, cui non si rinuncia), non era stato oggetto di alcun pronunciamento della Cisl, della Fai o di altra categoria a qualsiasi livello.

 

  1. Quanto alla competenza del collegio a decidere sul ricorso, nessuno ostacolo può venire dall’avvenuta ratifica di legittimità ex art. 40 ult. comma statuto Cisl. Tale ratifica è infatti limitata alla mera legittimità formale, è frutto di una valutazione sommaria (come conferma l’estrema brevità del termine), esclude il contraddittorio e non mette necessariamente capo ad una decisione motivata, posto che allo spirare del termine senza decisione il provvedimento si ha comunque per ratificato. Mentre il presente ricorso mira ad ottenere una decisione favorevole, fondata su circostante di fatto e di diritto da accertare in contraddittorio, e formalizzata in un provvedimento motivato.

 

Per questi motivi, chiedo che il collegio dei probiviri della Cisl dichiari l’illegittimità statutaria dell’impugnato dispositivo di commissariamento della Fai-Cisl adottato dal Comitato esecutivo il 31 ottobre 2014.

Chiedo inoltre di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione trasmessa al collegio dei probiviri della Cisl ai fini della ratifica di legittimità prevista dal quarto comma dell’articolo 40 delle statuto della Cisl, e delle relative deliberazioni (eventualmente) assunte dal collegio, al fine di valutare l’esistenza di altri profili di illegittimità.

Mi riservo di presentare altri motivi di impugnazione e di indicare testimoni dopo aver preso visione della documentazione richiesta.

 

Mi sia consentita infine una considerazione personale. Ho dedicato alla Cisl ed al suo studio una parte della mia vita; ho scritto un libro, che ha avuto accoglienza abbastanza buona fra gli storici e fra gli studiosi di diritto, sulla concezione della libertà sindacale secondo la Cisl nella vicenda dello statuto dei lavoratori (fino ad allora inesplorata da questo punto di vista); sono stato invitato a parlare della Cisl e della sua idea di libertà, in occasioni formative, da federazioni ed unioni regionali e territoriali. In tutte queste occasioni, sulle orme di maestri fra i quali ricordo almeno il professor Mario Grandi, ho parlato della Cisl come organizzazione fondata sul principio di libertà, non solo nei rapporti esterni ma anche in quelli interni; ho insegnato, ricevendo applausi e consensi, che la Cisl non è un’organizzazione “generale” come la Cgil e la Confindustria, proprio perché la sua confederalità si fonda sulla libertà dell’iscritto, che trasmette il potere di rappresentanza al centro solo passando per i suoi livelli organizzativi, a cominciare dalle federazioni. Le quali, per questo, non sono dipartimenti da aprire e chiudere a piacimento, neppure con delibere e mozioni del congresso della Cisl. Ma se l’impugnato provvedimento di commissariamento della Fai-Cisl dovesse essere considerato legittimo dovrei rifare il giro d’Italia e chiedere scusa a tutti per aver raccontato favole; perché ciò vorrebbe dire che la Cisl di cui vado parlando da un quarto di secolo non esiste. Forse non è mai esistita. Comunque non esiste più.

Si allegano 1) copia del dispositivo impugnato; 2) copia della lettera col programma del congresso Fai-Cisl.

Roma, 1 dicembre 2014

Giovanni Graziani

 

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