Articolo 13, comma 4 I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.