Art. 26 regolamento Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.