Articolo 5 Le Federazioni di categoria o organismi similari che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria confederale, corredata dai documenti indicati nel Regolamento di attuazione e dalla dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l’adeguamento a quello confederale. L’ammissione dei sindacati di categoria che intendono aderire all’interno di una Federazione di categoria già costituita è deliberata dal Consiglio generale della Federazione di categoria secondo le procedure indicate nel primo comma del presente articolo ed è convalidata dal Comitato esecutivo confederale. Contro le decisioni di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Consiglio generale confederale da parte delle Federazioni di categoria o del sindacato di categoria che ha chiesto l’ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della stessa o della mancata convalida. Le radiazioni delle Federazioni nazionali di categoria, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie o regolamentari, sono pronunciate dal Consiglio generale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Le disaffiliazioni delle Federazioni nazionali di categoria possono essere decise solo dal rispettivo Congresso, convocato con apposito ordine del giorno. Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni nazionali di categoria disaffiliatesi o radiate rimangono acquisite dalla Confederazione.