(dallo statuto della Cisl) Articolo 10 I Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali-interregionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L’attivitą del Collegio dei probiviri deve essere improntata ai princģpi di autonomia e indipendenza. (...)