{"id":8638,"date":"2017-07-23T00:24:00","date_gmt":"2017-07-22T22:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=8638"},"modified":"2021-10-27T00:25:41","modified_gmt":"2021-10-26T22:25:41","slug":"la-bocciofila-e-il-diritto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=8638","title":{"rendered":"La bocciofila e il diritto"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?author=1\"><small>admin<\/small><\/a> 23 luglio 2017 <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#comments\">5 Commenti<\/a><\/h4>\n\n\n\n<p>L\u2019espulsione di Bruno Della Calce sancita da un collegio sciolto in seguito al commissariamento, per imputazioni ridicole (l\u2019invito a dimettersi dagli incarichi, come aveva fatto lui, spacciato per invito a dimettersi dalla Cisl, cosa che lui per primo non aveva fatto) e con motivazioni rivelatrici di un costume incompatibile con la democrazia (come aver propagandato le sue idee e strumenti di divulgazione come questo sito), oltre che nel dispregio delle garanzie difensive \u00e8 l\u2019ultimo episodio di una lunga serie.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli ultimi tre anni si contano infatti tantissimi casi in cui gli strumenti giuridici sono stati usati come strumenti di potere invece che di garanzia del diritto e dei diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcune di queste vicende sono state portate alla magistratura ordinaria, che per\u00f2 finora si \u00e8 sempre scaricata di ogni responsabilit\u00e0 con decisioni che nulla hanno deciso nel merito (ci riferiamo in particolare all\u2019impugnazione del commissariamento della Fai ed all\u2019espulsione di Fausto Scandola). Altre vicende devono essere esaminate in Tribunale (il commissariamento d\u2019urgenza della Fp con motivazioni fragili e senza il rispetto della garanzia del contraddittorio), ed altre potrebbero essere portate davanti ai giudici. Mentre siamo ancora in attesa di capire cosa accadr\u00e0 a Napoli, dove fra denunce e controdenunce \u00e8 la procura della Repubblica che si sta occupando della Cisl ed ha ascoltato, oltre a Lina Lucci, anche il segretario generale in carica e il suo predecessore. Senza dimenticare il licenziamento di Giampiero Bianchi dalla Fai ad opera del dottor Sbarra dell\u2019Anas, lo ripetiamo per dar fastidio a chi non vuole che si dica, al quale era stato contestato come illecito disciplinare aver esultato ad alta voce alla notizia delle dimissioni di Raffaele Bonanni.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto questa perversione degli strumenti giuridici non \u00e8 senza significato: vuol dire che nella Cisl si \u00e8 persa ogni connessione con l\u2019idea di un diritto che sia garanzia dei soggetti e delle persone, e si \u00e8 affermata la concezione del diritto come ulteriore strumento in mano al potere. Un\u2019arma della maggioranza invece che una garanzia delle minoranze, dei dissenzienti e dei singoli.<\/p>\n\n\n\n<p>Di solito si dice che queste cose dimostrano l\u2019insufficienza di un inquadramento giuridico dei sindacati fra le associazioni non riconosciute, \u201ccome una bocciofila\u201d. Ma la verit\u00e0 \u00e8 che neanche una bocciofila deve poter essere amministrata attraverso strumenti che sono la negazione stessa dell\u2019idea di un diritto uguale per tutti.<\/p>\n\n\n\n<p>Evidentemente c\u2019\u00e8 bisogno di una riflessione su cosa voglia dire libert\u00e0 di associazione sindacale, intesa come libert\u00e0 delle persone che si associano e non come arbitrio di chi ha il potere nell\u2019organizzazione, tanto poi i giudici non intervengono con l\u2019alibi che \u201cqueste sono organizzazioni non riconosciute, come una bocciofila\u201d. Una riflessione seria, non strumentale a sostenere questa o quella posizione di potere, ma a ridefinire il significato di parole come associazione, democrazia, rappresentanza, diritto come limite del potere. Se la Cisl non ha alcun interesse a queste cose, forse toccher\u00e0 a noi trovare il modo di tornare a porre il problema della posizione giuridica del sindacato e dei soggetti, persone e federazioni, dentro alle confederazioni sindacali.<\/p>\n\n\n\n<p>Intanto seguiamo con vivo interesse le vicende dell\u2019impugnazione del commissariamento Fp, che sar\u00e0 discusso in tribunale a partire dall\u2019autunno, e di quel che decider\u00e0 di fare Bruno Della Calce per contestare la sua espulsione. Perch\u00e9, prima o poi, ci sar\u00e0 un giudice a rendersi conto che certe cose non sono ammissibili neanche in una bocciofila.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Condividi il Post<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><\/li><li><\/li><li><\/li><li><\/li><li><\/li><li><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">You might also like:<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=13116\">Nuove restrizioni per i commenti sul blog<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=13111\">Insieme<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=13109\">Il nuovo che avanza<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=13105\">Anche per oggi niente<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5 Commenti &#8211; <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#respond\">Scrivi un commento<\/a><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>ANONIMO <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#comment-18545\"><time datetime=\"2017-07-24T08:00:23+00:00\">24 luglio 2017 at 8:00<\/time><\/a> <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809\">\u00b7 Edit<\/a> ESSERE PARAGONATI AD UNA BOCCIOFILA VI FA PROPRIO <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809&amp;replytocom=18545#respond\">Reply<\/a><\/li><li>Anonimo <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#comment-18547\"><time datetime=\"2017-07-24T15:04:28+00:00\">24 luglio 2017 at 15:04<\/time><\/a> <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809\">\u00b7 Edit<\/a> Il diritto questi lestofanti lo hanno cancellato dal loro vocabolario da un bel po di anni.<br \/>LIBERTA\u2019 SINDACALE E SOLITUDINE DEL LAVORATORE<br \/>UN MALE CHE LA TRIMURTI DECISE DI ALIMENTARE INVECE CHE COMBATTERE Posted di Alessandra Algostino<br \/>C\u2019erano una volta sindacati che agivano nel conflitto sociale nella prospettiva, per dirlo con Mortati, di conferire \u00abai lavoratori un\u2019efficienza capace di contrapporre efficacemente la loro forza a quella che deriva dal possesso dei beni\u00bb. Ora, il sindacato aziendale e morbido, strutturalmente inserito nella logica dell\u2019impresa.<br \/>Il conflitto \u00e8 negato, assorbito, sedato, ridotto al silenzio: sindacati e \u201cpadroni\u201d \u00abassumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui il sistema partecipativo si fonda\u00bb (sic l\u2019Accordo di Mirafiori del 23 dicembre 2010). E nel conflitto fantasma i lavoratori sono sempre pi\u00f9 soli, frammentati e deboli, di fronte ad un potere sempre pi\u00f9 pervasivo ed arrogante.<br \/>La contrattazione collettiva nazionale scompare sostituita da una contrattazione aziendale dotata del potere di derogare anche alla legge, quando non tout court da una contrattazione individuale.<br \/>La ratio riequilibratice che consente, attraverso la mediazione di sindacati, di organizzare la forza del numero contro quella del possesso dei mezzi di produzione \u00e8 cancellata dalla fictio di contraenti in condizioni di parit\u00e0 e accomunati dal medesimo obiettivo. Libert\u00e0 contrattuale e lavoro autonomo occultano condizioni sempre pi\u00f9 servili del lavoro dipendente; dietro la libert\u00e0 della partita Iva si nasconde la solitudine del lavoratore.<br \/>I sindacati divengono aziendalizzati, non solo nel senso che sono sempre pi\u00f9 strutturati a livello di azienda, ma anche nel senso che sono sempre pi\u00f9 parte della logica aziendale, nel nome della competitivit\u00e0. Ad esserne colpito \u00e8 il ruolo dell\u2019organizzazione sindacale, la sua autonomia e il pluralismo sindacale, costituzionalmente garantiti e promossi dall\u2019art. 39 della Costituzione.<br \/>La vicenda del Testo unico sulla rappresentanza siglato il 10 gennaio 2014 fra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil ben si inserisce in questo quadro rappresentando un tassello della liquidazione dei sindacati dal loro ruolo di mediatori nel conflitto sociale, lasciando il lavoratore sempre pi\u00f9 solo nel \u201clibero\u201d gioco del mercato.<br \/>Il Testo unico sulla rappresentanza non \u00e8, a sua volta, che l\u2019ultimo atto di un trittico, ideale e normativo, di cui fanno parte anche l\u2019Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e il Protocollo di Intesa del 31 maggio 2013, non a caso pi\u00f9 volte richiamati nel primo.<br \/>\u00c8 un trittico parte di un processo pi\u00f9 ampio. Da un lato, si assiste alla medie-valizzazione e privatizzazione delle relazioni industriali, sempre pi\u00f9 improntate ai canoni del un bio-potere aziendale esercitato sul singolo individuo, mentre il diritto del lavoro e i diritti dei lavoratori sono de-strutturati, resi sempre pi\u00f9 flessibili e sostituiti dall\u2019imperitura legge del pi\u00f9 forte.<br \/>Dall\u2019altro lato, la crisi della mediazione sindacale collettiva \u00e8 parte di un processo pi\u00f9 ampio di individualizzazione del rapporto politico, che con facile vulgata populista si accomunano nella stigmatizzazione i partiti, quale forma di espressione politica collettiva (e, quindi, per estensione, la politica tout court) e i sindacati .<br \/>sull\u2019accordo, si possono segnalare, due meta profili critici, che feriscono il ruolo del sindacato e segnano, fra l\u2019altro, una netta distanza rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.<br \/>La prima questione riguarda il pluralismo e la libert\u00e0 sindacale \u2013 la loro negazione-, in particolare nel rapporto maggioranza versus minoranze, che veicola poi il secondo profilo, che si pu\u00f2 sintetizzare come anestetizzazione del dissenso e negazione del conflitto.<br \/>Il Testo unico, come recita il titolo, riguarda la rappresentanza, dunque, si propone di intervenire sul tema controverso dell\u2019art. 19 dello Statuto dei lavoratori.<br \/>Ricostruendo, in estrema sintesi, la storia della rappresentanza sindacale e del dibattito intorno all\u2019art. 19 dello Statuto, si pu\u00f2 rilevare come la rappresentativit\u00e0 sia declinata secondo una duplice fattispecie.<br \/>Da un lato, vi \u00e8 la constatazione di un fatto, l\u2019emersione di alcune confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle quali si riconosce una sorta di presunzione di rappresentativit\u00e0, necessaria e sufficiente a costituire il titolo di accesso ai diritti specifici delle rappresentanze sindacali aziendali. Non \u00e8 una categoria chiusa ma \u00e8 chiaro il riferimento a CGIL, CISL e UIL, le tre confederazioni sindacali storicamente dominanti. Dall\u2019altro lato, la rappresentativit\u00e0 \u00e8 dedotta dalla capacit\u00e0 del sindacato di apporre la propria firma in calce ad un contratto collettivo applicato nell\u2019unit\u00e0 produttiva.<br \/>Nel primo caso, la tutela privilegiata favorisce i sindacati di maggioranza, con connessa discriminazione delle minoranze, e la conservazione di una dinamica delle relazioni industriali legata, ex parte sindacale, alle scelte di quella che, significativamente, \u00e8 soprannominata la Trimurti. Nel secondo caso, specie con la possibilit\u00e0 che i contratti siano stipulati a livello di azienda, si palesa il rischio della formazione di sindacati gialli, ovvero di comodo, creati o controllati dal datore di lavoro.<br \/>L\u2019art. 19, come \u00e8 noto, nel 1995 \u00e8 sottoposto a referendum: la questione \u00e8 l\u2019esclusione, o potenziale esclusione, di alcuni sindacati dalla possibilit\u00e0 di costituire rappresentanze sindacali aziendali e, di conseguenza, accedere alle specifiche tutele previste dal titolo III dello Statuto, con la formazione di due status differenti: sindacati protetti unicamente dalla libert\u00e0 sindacale e sindacati garantiti ex titolo III.<br \/>L\u2019esito del referendum comporta che la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali sia legata alle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell\u2019unit\u00e0 produttiva.<br \/>Ci\u00f2 rende possibile una interpretazione \u201cin eccesso\u201d, che veicola la legittimazione di sindacati privi di una reale rappresentativit\u00e0, se non tout court di comodo. La disciplina di risulta del referendum del 1995 produce, come \u00e8 noto, per\u00f2 anche l\u2019effetto di abrogare la presunzione di rappresentativit\u00e0 dei sindacati maggiormente rappresentativi, con la possibilit\u00e0 di interpretare il requisito della firma \u201cin difetto\u201d, ovvero come legittimazione ad escludere dalla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali anche sindacati ampiamente rappresentativi (se non maggioritari) ma contrari alla sottoscrizione del contratto.<br \/>Questo secondo effetto non crea peraltro problemi sino ad oggi, quando, con il mutare delle relazioni industriali, la prassi degli accordi separati e la spregiudicatezza del Gruppo Fiat, si verifica l\u2019esclusione della Fiom, con l\u2019innescarsi di una dura controversia Fiom-Fiat, che vede al fine l\u2019intervento della Corte costituzionale.<br \/>Torniamo per\u00f2 ora, chiarito il quadro, al Testo unico sulla rappresentanza e, in particolare, alla prima questione: la negazione del pluralismo e della libert\u00e0 sindacale e la dittatura della maggioranza.<br \/>Innanzitutto si pu\u00f2 rilevare un riferimento continuo, finanche ossessivo, alle organizzazioni sindacali firmatarie dei tre accordi interconfederali sulla rappresentanza o a quelle che comunque vi abbiano effettuato adesione formale. Ci\u00f2 avviene, ad esempio, in relazione alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, per la presentazione delle liste o quando si ragiona di requisiti per la contrattazione collettiva.<br \/>Si introduce una netta distinzione fra le sigle firmatarie, o comunque, convergenti nella maggioranza e nel sistema dei tre accordi sulla rappresentanza, e chi sta fuori, destinato ad un progressivo ostracismo.<br \/>Emblematica \u00e8 la parte relativa alla titolarit\u00e0 per la contrattazione collettiva e al riconoscimento delle tutele del titolo III dello Statuto. Nell\u2019ambito della contrattazione collettiva nazionale vengono riconosciute come \u00abpartecipanti alla negoziazione\u00bb le organizzazioni sindacali che, oltre ad aver raggiunto il 5% di rappresentanza, \u00abhanno contribuito alla definizione della piattaforma\u00bb (quale piattaforma? quella di maggioranza?) e \u00abhanno fatto parte della delegazione trattante l\u2019ultimo rinnovo del c..c.n.l.\u00bb (di nuovo, in relazione alla piattaforma di maggioranza?). In sintesi: i partecipanti al negoziato sono solo quelli convergenti nella piattaforma di maggioranza? Si escludono (violando la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013) le minoranze, ma non solo, ad essere estromesso pu\u00f2 essere anche il sindacato pi\u00f9 rappresentativo. Si pensi al caso in cui la Fiom, che possiede molto spesso ben pi\u00f9 del 5% di rappresentanza, non sottoscriva il c.c.n.l. siglato dagli altri sindacati che, in alleanza, raggiungono la maggioranza: pu\u00f2 venir considerata non partecipante e perdere tutte le tutele riconosciute alle rappresentanze sindacali aziendali. Facile ragionare di conventio ad excludendum.<br \/>Si configura una dittatura della maggioranza, dove contratti sottoscritti con il \u00ab50% + 1 della rappresentanza\u00bb, previa una fantomatica \u00abconsultazione certificata\u00bb (un voto?), a maggioranza semplice, sono \u00abefficaci ed esigibili\u00bb per tutti i lavoratori. Si introduce cos\u00ec fra l\u2019altro una sorta di efficacia erga omnes, che prescinde non solo dal meccanismo di registrazione dei sindacati previsto dall\u2019art. 39 Cost. ma anche da qualsivoglia passaggio legislativo. Un patto fra privati che si autoriconosce l\u2019efficaciaerga omnes? La privatizzazione del diritto sotto nuove vesti.<br \/>Quanto alla contrattazione aziendale, si ribadisce innanzitutto l\u2019ampia possibilit\u00e0 di deroga del contratto aziendale (che, ex art. 8, c. 2 bis, l. 148 del 2011, riguarda anche la legge), con la conseguente parcellizzazione e liquefazione del diritto del lavoro, e dei lavoratori. Anche a livello aziendale si assiste, inoltre, ad un chiaro favore per la maggioranza: in presenza di contratti approvati dalle RSA costituite nell\u2019ambito delle associazioni sindacali destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali, \u00e8 previsto il voto solo se richiesto da una delle confederazioni firmatarie o da \u00abalmeno il 30% dei lavoratori dell\u2019impresa\u00bb (ovvero, non una minoranza).<br \/>Si stabilizza e blinda il ruolo egemone nelle relazioni industriali, ex parte lavoratore, della Trimurti.<br \/>\u00c8 cos\u00ec evidente la violazione arrecata al principio di pluralismo sindacale da indurre a ragionare di negazione della libert\u00e0 sindacale, in palese contrasto con la sentenza \u2013 fresca di adozione \u2013 della Corte costituzionale n. 231 del 2013, che della necessit\u00e0 del rispetto della libert\u00e0 sindacale nelle relazioni industriali \u00e0 la Marchionne fa il cardine del proprio intervento.<br \/>Ora, senza eccedere nella fiducia nel ruolo salvifico delle Corti, pare difficile prescindere da una sentenza che riporta la voce della Costituzione nel conflitto sociale.<br \/>La Corte costituzionale dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 19, c. 1, lett. b), Statuto, \u00abnella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell\u2019ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell\u2019unit\u00e0 produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell\u2019azienda\u00bb.<br \/>La Corte si riferisce ad un dato effettivo \u2013 la partecipazione alle trattative quale indice di rappresentativit\u00e0 e forza contrattuale \u2013 per evitare che una disciplina tesa a garantire maggiore inclusivit\u00e0 si trasformi in un meccanismo di esclusione, vanificando l\u2019intento promozionale dello Statuto e la tutela costituzionale della libert\u00e0 sindacale.<br \/>L\u2019obiettivo \u00e8 individuare un criterio di rappresentativit\u00e0 nella garanzia del rispetto (sostanziale) dell\u2019autonomia e della libert\u00e0 sindacale: la partecipazione alle trattative viene giudicata congrua ad integrare tale obiettivo e, dunque, \u201caccreditata\u201d come norma selettiva della rappresentanza privilegiata del titolo III dello Statuto.<br \/>La volont\u00e0 di tutelare la libert\u00e0 sindacale permea profondamente la pronuncia, sino a spingere il giudice costituzionale a considerare anche l\u2019ipotesi che, introdotto il riferimento alla partecipazione alle trattative per impedire un uso surrettizio della firma in chiave escludente, l\u2019estromissione possa perpetrarsi \u00aba monte\u00bb, impedendo ad un sindacato l\u2019accesso alle trattative. In tale ipotesi \u2013 il giudice anticipa \u2013 interviene la tutela dell\u2019art. 28 dello Statuto, che sanziona la condotta antisindacale del datore di lavoro.<br \/>Una mancanza tuttavia si pu\u00f2 cogliere nel percorso della Consulta: cosa succede nell\u2019ipotesi di sindacati che non vogliono partecipare alla trattativa? Se sono estromessi ex parte padrone soccorre l\u2019art. 28 dello Statuto, ma se scelgono per ragioni di politica sindacale di non sedersi \u2013 a quelle condizioni, in quel contesto, con quella controparte \u2013 al tavolo delle trattative? \u00c8 razionale la loro esclusione dalla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e dalle prerogative del titolo III dello Statuto? Se si discorre di sindacati rappresentativi, o anche maggiormente rappresentativi \u2013 senza dunque nemmeno revocare in dubbio il doppio binario istituito dal legislatore statutario e la sua scelta \u201cmaggioritaria\u201d -, non si viola la ratio del titolo III? Rimane discriminato quel dissenso che, a fronte di tavoli negoziali sbilanciati, rifiuta ab origine un procedimento che nasconde, attraverso un uso fittizio delle trattative, l\u2019imposizione di scelte unilaterali.<br \/>Questo, anche se \u2013 e stupisce positivamente \u2013 il giudice costituzionale ragiona di \u00abforma impropria di sanzione del dissenso\u00bb, che condiziona la libert\u00e0 del sindacato, riportando l\u2019idea del conflitto e della Costituzione nelle relazioni industriali e rompendo la cortina della retorica dell\u2019obiettivo comune fra lavoratore e datore di lavoro, che appiattisce il sindacato sulla logica imprenditoriale, con buona pace del suo ruolo di organizzazione collettiva dei lavoratori e di negoziatore nel loro interesse.<br \/>Le osservazioni sul dissenso ci portano al secondo profilo critico, per usare un termine blando, del Testo unico: l\u2019anestetizzazione del dissenso e la negazione del conflitto.<br \/>In primo luogo si pu\u00f2 citare il riferimento alle \u201cconsultazioni\u201d, che molto spesso costituiscono una mistificazione della democrazia \u2013 che \u00e8 partecipazione, non consultazione -, ovvero integrano un\u2019operazione di marketing che consente sia di presentare un volto democratico sia di creare l\u2019illusione di \u201caver partecipato\u201d, cos\u00ec da evitare o limitare il sorgere di future opposizioni. Le consultazioni, fra l\u2019altro \u2013 si noti \u2013 presuppongono un rapporto diretto fra i lavoratori e i datori di lavoro, senza \u201cbisogno\u201d della mediazione sindacale.<br \/>La parte, tuttavia, che pi\u00f9 colpisce per la spregiudicatezza e arroganza \u00e8 la Parte quarta, che contiene le \u201cDisposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell\u2019inadempimento\u201d.<br \/>L\u2019obiettivo \u00e8 \u00abdefinire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonch\u00e9 l\u2019esigibilit\u00e0 e l\u2019efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese citate\u00bb, quindi, \u00abi contratti collettivi nazionali di categoria\u2026 dovranno definire clausole e\/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l\u2019esigibilit\u00e0 degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto [n.d.r.: sic!]\u00bb.<br \/>Dunque, il conflitto o eventuali opposizioni non devono esistere n\u00e9 durante le negoziazioni n\u00e9 successivamente alla stipula del contratto: non solo dittatura della maggioranza ma negazione di ogni agibilit\u00e0 politica al dissenso.<br \/>E si continua: \u00abi medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altres\u00ec, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l\u2019esigibilit\u00e0 dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa\u00bb. Le sanzioni possono prevedere anche \u00abeffetti pecuniari\u00bb, ovvero comportare \u00abla temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilit\u00e0 derivante dalla presente intesa\u00bb. Non solo negazione di agibilit\u00e0 politica ma vera e propria repressione del dissenso.<br \/>Unica \u201cconcessione\u201d: le clausole di tregua sindacale e sanzionatorie non hanno effetto vincolante \u00abper i singoli lavoratori\u00bb.Non ci si spinge sino ad ignorare che la Costituzione garantisce il diritto di sciopero, oltre che la libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, di riunione, etc., ma lo si svuota, privandolo della forza collettiva dell\u2019organizzazione sindacale, riducendolo a debole diritto individuale. Si esautora quella forza del numero che nel disegno costituzionale riequilibra il possesso dei mezzi di produzione e si ragiona nei termini di una mera prospettiva astratta e formale di stampo liberale.<br \/>La chiusura del cerchio si ha poi con la previsione, nelle \u201cClausole transitorie e finali\u201d , di una procedura arbitrale (oggi molto in voga negli accordi di libero scambio internazionali) per i casi di inadempimento, prima affidata ad un \u00abcollegio di conciliazione ed arbitrato\u00bb, che valuta \u00abeventuali comportamenti non conformi agli accordi\u00bb, e, quindi, ad una \u00abCommissione Interconfederale permanente\u00bb. Al di l\u00e0 della palese mancanza delle caratteristiche di indipendenza e imparzialit\u00e0 proprie del giudice, colpisce l\u2019attribuzione alla Commissione del potere di dotarsi di proprie regole, non solo sul suo funzionamento ma anche sui propri poteri di intervento.<br \/>I sette componenti sono non meglio identificati \u00abesperti in materia di diritto del lavoro e di relazioni industriali\u00bb nominati \u00abpariteticamente\u00bb da Confindustria e dalle tre confederazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative, a parte il Presidente scelto da \u00abuna apposita lista definita di comune accordo\u00bb. \u00c8 abbandonata la logica costituzionale dell\u2019eguaglianza sostanziale: la parit\u00e0 in presenza di diseguali condizioni non pu\u00f2 che riprodurre la disuguaglianza, con buona pace di ogni progetto di emancipazione sociale.<br \/>Il sindacato \u00e8 sussunto nella logica aziendale, il lavoratore \u00e8 solo col suo diritto di sciopero individuale, il conflitto non esiste, per il dissenso ci sono i \u201ctribunali speciali\u201d.<br \/>Per la riabilitazione di Fausto e cacciata dei mercanti dal tempio oggi e sempre <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809&amp;replytocom=18547#respond\">Reply<\/a><\/li><li>Anonimo <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#comment-18553\"><time datetime=\"2017-07-24T17:44:17+00:00\">24 luglio 2017 at 17:44<\/time><\/a> <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809\">\u00b7 Edit<\/a> La tripartizione dei poteri \u00e8 uno dei principi fondamentali delle democrazie. In modo molto elementare, si pu\u00f2 dire che nello Stato c\u2019\u00e8 un organismo che approva le leggi (potere legislativo), c\u2019\u00e8 un organismo che attua le leggi stesse (potere esecutivo) ed infine un organismo che giudica e che quindi assicura il cittadino del rispetto della legge. Montesquieu grande filosofo e pensatore liberale fu uno degli ideatori di questa tripartizione, che dovrebbe servire a garantire che nessuno possa essere \u201cPrinceps legibus solutus\u201d. I potenti, in particolare, anzi soprattutto loro, non possono esimersi dal rispetto delle regole costituzionali e legislative. E in questo modo anche al \u201cpovero e debole cittadino\u201d \u00e8 garantito di poter vivere in una societ\u00e0 equa e giusta.<br \/>Al lordo di violazioni di questi principi, sempre possibili data la natura umana, ad essi si dovrebbe riferire anche un\u2019associazione non riconosciuta come il sindacato e la CISL (perfino una bocciofila, come simpaticamente si dice nell\u2019articolo che commento). A questo proposito, devo riferire che, di recente, un segretario regionale di categoria (non dico quale, ma \u00e8 molto potente, la categoria, non lui\u2026.) mi disse: noi rispettiamo le regole, non siamo mica una bocciofila !! Tutto ci\u00f2 a sostegno del suo intervento discrezionale che negava la validit\u00e0 di un congresso !!!<br \/>Tutto ci\u00f2 deve valere per il nostro sindacato anche in considerazione di quanto dichiarato nelle premessa dello Statuto confederale, perch\u00e9 uno degli obiettivi \u00e8 quello di \u201cassociare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici.\u201d La democrazia \u00e8 un valore fondante per noi della CISL.<br \/>Dunque la costituzione per un sindacato come il nostro, \u00e8 o dovrebbe essere lo Statuto e l\u2019organismo competente \u00e8 il Congresso, le leggi sono i regolamenti e l\u2019organismo competente sono i Consigli generali, il potere esecutivo sono le segreterie e gli esecutivi, rimane poi il potere giudiziario che nella CISL \u00e8 rappresentato dai collegi dei Probiviri.<br \/>Naturalmente c\u2019\u00e8 un particolare: i collegi dei probiviri sono nominati, di fatto, dalle segreterie che indicano i nomi al congresso e quindi, a parte qualche lodevole eccezione e a prescindere da curriculum di tutto rispetto, non sono e non possono essere certamente autonomi da chi li ha nominati.<br \/>E sono tanto meno autonomi, perch\u00e9, dopo un mandato di quattro anni, possono essere riconfermati: ergo, se si sono comportati bene, la segreteria potr\u00e0 farli rieleggere, se si sono comportati male\u2026\u2026. Si sa bene cosa succeder\u00e0.<br \/>Sappiamo tutti, sia pure empiricamente quello che avviene nei collegi dei Probiviri di categoria e confederali. In realt\u00e0, secondo le norme dello Statuto CISL, ogni anno ci dovrebbe essere una sessione delle strutture della CISL nella quale presentare e discutere le sentenze, i lodi, le decisioni dei Collegi. E, arguisco, anche renderle pubbliche, per confermare o smentire quella che \u00e8 l\u2019opinione comune che molti di noi si sono fatti e che, cio\u00e8, i Collegi siano la \u201clonga manus\u201d del Potere, anzich\u00e9 essere i garanti del rispetto degli statuti e dei regolamenti.<br \/>Tutto ci\u00f2 \u00e8 tanto pi\u00f9 importante, perch\u00e9 gli statuti ed i regolamenti, di recente approvati, sembrano incentivare il ricorso ai probiviri anche da parte dei singoli iscritti. Basta pensare all\u2019articolo 16 dello Statuto CISL (norma relativamente recente, ma non so quanto usata ed applicata)\u201d \u201cQuando le Segreterie di categoria e\/o confederali nell\u2019ambito della specifica competenza territoriale siano a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l\u2019obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l\u2019obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri. L\u2019omissione di intervento e di denuncia pu\u00f2 essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.\u201d<br \/>Oppure ancora lo stesso Codice etico, tanto pubblicizzato come fonte di moralizzazione massima all\u2019interno del sindacato CISL e approvato il 16 dicembre 2015 (nemmeno due anni fa), recita:<br \/>\u201cCertezza delle regole e delle sanzioni.<br \/>Diventa ineludibile per un\u2019associazione di rappresentanza, come la CISL, riaffermare il \u201csacro principio\u201d del rispetto delle regole e delle norme contenute nello Statuto e Regolamenti che liberamente l\u2019organizzazione si \u00e8 data. Cos\u00ec come il principio\u201d di prevedere applicare sanzioni \u201d in caso di violazione delle regole deve diventare la norma che regola la vita associativa.\u201d<br \/>(ma questo principio vale solo per chi polemizza o per tutti ???) Ed ancora\u2026.. al punto 5<br \/>ATTUAZIONE E CONTROLLO<br \/>Spetta al Collegio dei Probiviri confederale, in stretto raccordo con i Collegi delle Federazioni nazionali e delle Unioni Sindacali Regionali: a) il compito di acquisire la raccolta delle segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico; b) una verifica annuale del codice etico; c) segnalare alle strutture interessate le comunicazioni pervenute sulle presunte violazioni del Codice Etico; d) avviare istruttorie ricognitive per approfondire eventuali segnalazioni su gravi irregolarit\u00e0 e violazioni del Codice Etico raccolta segnalazioni e informazione.<br \/>Tutte le strutture CISL, i\/le dirigenti, gli\/le operatori\/trici, gli\/le attivisti\/e e gli\/le associati\/e possono segnalare presunte violazioni del Codice etico o anche suggerimenti e proposte di modifica e ampliamento del Codice. Tutti gli iscritti, a seguire pedissequamente tale dettato, sono quasi invitati a inoltrare segnalazioni \/denunce al Collegio dei Probiviri. Quasi quasi, si potrebbe pensare che nella CISL si voglia introdurre un sistema delatorio\u2026.<br \/>Ma siamo sicuri che, se qualcuno lo facesse nei confronti dei poteri, non ci sarebbero ritorsioni ?<br \/>Per esempio, nel codice etico c\u2019\u00e8 scritto che<br \/>Sobriet\u00e0 e gestione efficiente.<br \/>Ricordando che gran parte delle risorse economiche e finanziarie utilizzate dall\u2019organizzazione provengono dal contributo autonomo e volontario dei\/delle lavoratori\/trici e pensionati\/e con la trattenuta sindacale mensile: La CISL si impegna ad adottare e promuovere comportamenti contrassegnati da sobriet\u00e0, nella consapevolezza che l\u2019attuale fase sindacale e sociale richiede rigore e buona amministrazione, da rappresentare soprattutto ai\/alle nostri\/e associati\/e;<br \/>La CISL si impegna a usare tutte le risorse disponibili nel modo migliore, evitando in particolare qualunque forma di spreco Sulla base di questo principio, per esempio, La CISL si impegna a privilegiare per la realizzazione di eventi, convegni e incontri formativi strutture di ospitalit\u00e0 gestite da soggetti dell\u2019economia sociale, laddove presenti ed adeguati alla funzione. Abbiamo visto la recente tornata congressuale, per la quale diverse strutture nazionali o locali, per la celebrazione delle loro assise congressuali, hanno invece privilegiato grandi alberghi, gestiti da multinazionali e dove il rispetto del contratto nazionale di lavoro o dello stesso sindacato, vale pochissimo\u2026. Fermo restando il giudizio sulla giustizia interna, non sarebbe il caso che ognuno di noi, nel rilevare le mancanze ( e ce ne sono tante) riguardo al codice etico, da parte del \u201cpotere esecutivo\u201d, non utilizzi lo strumento suggerito proprio dei Costituenti della CISL ? Proprio per fare emergere la contraddizioni\u2026.<br \/>Si vedrebbe cos\u00ec quanto venga rispettato lo spirito della nostra costituzione o se invece si tratta di una semplice facciata\u2026.<br \/>D\u2019altronde, (come gi\u00e0 detto sopra), la parte dello Statuto dedicata alle norme di comportamento nei procedimenti dinanzi ai collegi dei Probiviri precisa che:<br \/>Le decisioni dei Collegi saranno oggetto di riflessione e approfondimento nel corso della giornata di studio annuale che il Collegio confederale dedica, con la partecipazione dei collegi periferici e alla presenza della Segreteria confederale, dei Segretari generali delle Federazioni nazionali e<br \/>delle USR.<br \/>L\u2019obiettivo di tale incontro sar\u00e0, altres\u00ec, un momento collegiale per un esame delle tendenze interpretative emerse nella giurisprudenza stessa e alla ricerca di indirizzi che assicurino omogeneit\u00e0 e certezza alla stessa. Ai fini di quanto previsto dal primo comma, i Collegi dei<br \/>probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali trasmettono i loro lodi decisori definitivi al Collegio confederale dei probiviri.\u201d E\u2019 evidente che se la CISL vuole realmente essere una casa di vetro, dovr\u00e0 pubblicare le casistiche, almeno in termini oggettivi, indicando le motivazioni dei ricorsi, la qualifica dei ricorrenti e quanto altro sia necessario per una conoscenza del fenomeno. <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809&amp;replytocom=18553#respond\">Reply<\/a><\/li><li>Tacito <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#comment-18557\"><time datetime=\"2017-07-24T18:15:00+00:00\">24 luglio 2017 at 18:15<\/time><\/a> <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809\">\u00b7 Edit<\/a> Forza ragazzi diamoci dentro! Per la nostra storia, per il nostro futuro!<br \/>W la Cisl libera e forte! <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809&amp;replytocom=18557#respond\">Reply<\/a><\/li><li>Anonimo <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809#comment-18566\"><time datetime=\"2017-07-25T11:42:35+00:00\">25 luglio 2017 at 11:42<\/time><\/a> <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809\">\u00b7 Edit<\/a> MOLTI PENSANO CHE I SINDACATI SONO FINANZIATI SOLO DAGLI ISCRITTI<br \/>Invece nei bilanci (che per quanto riguarda le categorie o i comitati regionali non sono consultabili) si possono scoprire invece altre voci, diverse da quelle relative alle tessere degli iscritti. Voci complicate, poco conosciute, come le \u201cquote di assistenza contrattuale\u201d o i \u201cgettoni di presenza\u201d presso Enti bilaterali o altri istituti analoghi.<br \/>L\u2019esempio di Salvatore Cannav\u00f2 riportato sul \u201cFatto Quotidiano\u201d del 18 gennaio 2014 e riferito al bilancio della Filcams della CGIL anno 2010 ci dice che le entrate per gli iscritti ammontavano a 1,7 milioni di euro e quelle per le quote di assistenza contrattuale 2,15 milioni e 685mila euro provenivano da \u201cgettoni di presenza\u201d. Perci\u00f2 solo il 37% provenivano dalle tessere degli iscritti (molto meno della met\u00e0).<br \/>Ma cosa sono le \u201cquote di assistenza contrattuale\u201d?<br \/>Rappresenta una quota straordinaria che i sindacati e i datori di lavoro prelevano dalle buste paga dei lavoratori per aver concluso il contratto. Un premio per il lavoro fatto Al 18 \/01\/2014 La cifra era presente in molti degli oltre 400 contratti stipulati dai sindacati nazionali (l\u2019elenco completo \u00e8 consultabile sul sito del Cnel)<br \/>Ovviamente al banchetto partecipano anche le parti datoriali<br \/>Quella quota, poi, spesso \u00e8 mescolata all\u2019altra contribuzione poco nota, quella relativa agli Enti bilaterali. Questi organismi, governati alla pari da sindacati e imprese, sono stati istituiti nel 2003 dalla legge 30 e vengono regolamentati dai contratti nazionali e\/o territoriali. Servono a offrire prestazioni e servizi ai lavoratori sul piano della formazione professionale o del sostegno al reddito. Solo nel settore del Commercio e dei Servizi, la Filcams ne ha conteggiati circa 200 tra i 20 nazionali e i 194 provinciali e regionali. Ma ormai sono presenti in ogni categoria contrattuale e, come spiega il segretario generale del ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, \u201csvolgono un ruolo di supporto all\u2019attivit\u00e0 pubblicistica\u201d ma sono comunque regolati dal diritto privato. Quindi, di fatto, non sono soggetti a particolari controlli \u201cse non quelli relativi alla loro affidabilit\u00e0 basata sul fatto di essere emanazione di sindacati rappresentativi\u201d.<br \/>Uno studio della Filcams del 2011, relativo al proprio comparto, notava che le risorse \u201ca favore dei lavoratori e delle imprese non superano quasi mai il 50 per cento dei contributi incassati dai singoli enti\u201d oppure che, per quanto riguarda i compensi, si possono \u201craggiungere indennit\u00e0 elevatissime fino a 70 mila euro annui per una presidenza\u201d.<br \/>Un particolare Ente bilaterale, come l\u2019Enasarco che gestisce il fondo pensioni per gli Agenti di commercio, spende ogni anno, per retribuire i suoi 18 amministratori (Cda e Collegio sindacale) 1,3 milioni di euro, oltre 72 mila euro a testa. Ma il presidente, Brunetto Boco, percepisce molto di pi\u00f9. E Boco \u00e8 anche il segretario generale della UilTucs, il sindacato del Commercio, Turismo e Servizi. Lo stesso dottor Pennesi ricorda che il ministero del Lavoro ha gi\u00e0 chiarito \u201cche gli accordi in materia di bilateralit\u00e0 impegnano soltanto le parti aderenti\u201d. In questo spirito, dunque, fa notare, anche le quote di assistenza contrattuale, definite alla stregua di \u201croyalties\u201d, dovrebbero poter essere imposte \u201csolo a chi \u00e8 iscritto\u201d ai sindacati, dei lavoratori o delle aziende<br \/>Il fenomeno delle entrate aggiuntive alle iscrizioni \u00e8 molto pi\u00f9 ampio, e opaco, se si considerano i contributi indiretti provenienti dal settore pubblico. La tanto decantata, e assolutamente priva di risultati, \u201crelazione Amato sul finanziamento diretto e indiretto del sindacato\u201d indicava in 113 milioni di euro il costo dei circa 2mila distacchi sindacali; in 330 milioni il trasferimento dagli Istituti di previdenza ai Patronati nazionali; in 170 milioni le convenzioni dei Caf, i centri di assistenza fiscale che, in pi\u00f9, ricevono dallo Stato 14 euro per ogni singola dichiarazione dei redditi e 26 euro per quelle in forma congiunta. Formalmente questi soldi non vanno a Cgil, Cisl e Uil che per\u00f2 gestiscono quegli istituti con tutti i vantaggi del caso. Come si pu\u00f2 vedere, le vie del finanziamento al sindacato .<br \/>Per la riabilitazione di Fausto e la liberazione della Cisl <a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20200804201700\/http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9809&amp;replytocom=18566#respond\">Reply<\/a><\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>admin 23 luglio 2017 5 Commenti L\u2019espulsione di Bruno Della Calce sancita da un collegio sciolto in seguito al commissariamento, per imputazioni ridicole (l\u2019invito a dimettersi dagli incarichi, come aveva fatto lui, spacciato per invito a dimettersi dalla Cisl, cosa che lui per primo non aveva fatto) e con motivazioni rivelatrici di un costume incompatibile&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-8638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","no-post-thumbnail","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8638\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}