{"id":5289,"date":"2016-04-14T16:17:45","date_gmt":"2016-04-14T14:17:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.il9marzo.it\/?p=5289"},"modified":"2016-04-14T16:17:45","modified_gmt":"2016-04-14T14:17:45","slug":"limpugnamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=5289","title":{"rendered":"L&#8217;impugnamento"},"content":{"rendered":"<p style=\"padding-left: 60px;\"><em>Il percorso commissariale ha impattato contro diverse e significative resistenze. Mi riferisco in particolare alle ben note iniziative di ricorso contro il commissariamento. La prima \u00e8 stata rivolta al collegio dei probiviri confederale, che ha respinto l&#8217;istanza. La successiva, avanzata dagli stessi ricorrenti presso il Tribunale di Roma nel febbraio 2015, \u00e8 stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 29 aprile 2015. Non soddisfatti, gli stessi soggetti hanno dato vita ad una seconda azione legale, a cui il Tribunale ha risposto con sentenza del 27 luglio 2015, stabilendo nuovamente l&#8217;infondatezza del ricorso e ammonendo i ricorrenti sull&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;impugnamento.<\/em><\/p>\n<p>Sono parole del testo della relazione del dottor Sbarra dell&#8217;Anas al <a href=\"http:\/\/www.hotelantonella.com\/\">congresso dell&#8217;Antonella<\/a>. E raccontano dal suo punto di vista, le vicende che anche noi abbiamo raccontato. In maniera diversa. Poi ognuno pu\u00f2 credere a chi vuole credere.<\/p>\n<p>Per\u00f2 noi in una cosa siamo migliori: nell&#8217;italiano. E non avremmo scritto mai &#8220;impugnamento&#8221; per &#8220;impugnazione&#8221;. Che \u00e8 un po&#8217; come scrivere &#8220;commissariazione&#8221; per &#8220;commissariamento&#8221;,\u00a0 Un errore grossolano, che fa assomigliare questo testo un po&#8217; alla famosa lettera dettata da Tot\u00f2 a Peppino: &#8220;questa moneta servono&#8230;&#8221;.<\/p>\n<p>In ogni caso, proprio perch\u00e9 ognuno si possa fare la sua idea, riproponiamo il testo del ricorso ai probiviri contro il commissariamento, sottoscritto dal signor Giovanni Graziani a titolo di presidente del collegio federale dei probiviri colpito dagli effetti del commissariamento (e non anche da altri che poi hanno sottoscritto i ricorsi in Tribunale, come erroneamente afferma lo Sbarra).<\/p>\n<p>E poi decidete voi se i probiviri della Cisl, non accogliendolo, hanno agito bene o hanno obbedito alla voce del padrone.<\/p>\n<p>Ma prima rivedetevi Tot\u00f2 e Peppino, ch\u00e9 ne vale sempre la pena.<\/p>\n<p>Salutandovi indistintamente, firmato &#8220;il 9 marzo&#8221;. Che siamo noi.<\/p>\n<p>Senza nulla a pretendere<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" width=\"728\" height=\"546\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/LFAmidHDGnY?start=61&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<header id=\"masthead\" class=\"site-header container clearfix\"><\/header>\n<div id=\"primary\" class=\"content-area column\">\n<div id=\"content\" class=\"content-loop\">\n<article id=\"post-39\" class=\"post-39 page type-page status-publish has-post-thumbnail hentry entry\">\n<h1 class=\"page-title\">Il ricorso ai probiviri<\/h1>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>&#8211; al collegio confederale dei probiviri della Cisl<\/p>\n<p>\u2013 al segretario generale Cisl, Anna Maria Furlan,<\/p>\n<p>\u2013 al responsabile organi collegiali Cisl, Sergio Migliorini<\/p>\n<p>\u2013 a Luigi Sbarra, commissario Fai-Cisl<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Oggetto: impugnazione dispositivo art. 40 Statuto confederale di commissariamento della Fai-Cisl, 31 ottobre 2014<\/em><\/p>\n<p>Io sottoscritto GIOVANNI GRAZIANI, nato (OMISSIS), domiciliato a (OMISSIS), nella veste di presidente del Collegio dei probiviri della FAI-CISL oggetto del provvedimento di commissariamento approvato dal Comitato esecutivo della Cisl il 31 ottobre 2014, impugno il dispositivo di commissariamento di fronte al collegio dei probiviri quale organo \u201cdi garanzia statutaria e di giurisdizione interna\u201d ex art. 10, comma 1, statuto Cisl.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019impugnazione si fonda sui seguenti motivi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Il provvedimento considera violazione dello statuto confederale l\u2019esito di una libera votazione dell\u2019assemblea congressuale di una federazione della Cisl. Votazione che, in quanto relativa a materia di esclusiva competenza della federazione, non pu\u00f2 costituire mai violazione statutaria, tanto meno grave (per grave che possa essere il contrasto di politica organizzativa che ne segue). Tale motivo \u00e8 talmente assorbente da giustificare in abbondanza la richiesta presentata. Per amore di completezza se ne elencano alcuni altri, tra i molti possibili.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il provvedimento eccede i poteri conferiti dallo statuto della Cisl al comitato esecutivo. Il commissariamento ha infatti naura eccezionale, e pu\u00f2 essere adottato solo nel rispetto rigoroso delle forme (che sono anche limiti) indicati all\u2019art. 40, ove si richiede la presenza di \u201cgravi violazioni dello statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale\u201d. Restano escluse le divergenze di politica organizzativa, quali quelle invocate nel dispositivo a seguito del mancato scioglimento della Fai-Cisl per dar vita <em>ex novo<\/em> a una diversa federazione con altra organizzazione. E non basta certo omettere, come fa il dispositivo impugnato (nei \u201cVISTI\u201d, lettera a), il passaggio \u201canche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale\u201d per cancellare il vincolo che ne deriva.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>L\u2019impugnato dispositivo, a giustificazione della decisione, indica fra i \u201cPRESO ATTO\u201d fatti che sono irrilevanti ai fini di una decisione di commissariamento, perch\u00e9 nessuno di questi rappresenta violazione statutaria. In particolare:<\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1 si lamenta che la votazione del congresso della Fai-Cisl contraddice precedenti deliberazioni congressuali della stessa organizzazione. Ma non ha senso, in punto di rispetto dello statuto, affermare che la deliberazione precedente vincola la deliberazione successiva di pari grado (deliberazioni peraltro su documenti diversi in pi\u00f9 punti, per contenuto e\/o per ampiezza; ad esempio sul delicato aspetto della destinazione del patrimonio, v. oltre, punto 7);<\/p>\n<p>3.2 si lamenta che la votazione del congresso della Fai-Cisl contraddice precedenti deliberazioni del Consiglio generale della stessa organizzazione. Affermazione che non ha alcun senso, posto che sono i deliberati congressuali che vincolano quelli di organismi derivati, come il consiglio generale, e non viceversa:<\/p>\n<p>3.3 ancor meno, ove possibile, ha senso citare la circostanza che lo scioglimento della Fai respinto dal congresso era stato oggetto di delibere di organismi di altra federazione, per ragioni che non merita neppure di illustrare al collegio.<\/p>\n<p>3.4. neppure ha senso invocare il mancato rispetto di decisioni del congresso della Cisl, posto che lo scioglimento di un\u2019associazione dotata di autonomia statutaria, quale \u00e8 certamente la Fai-Cisl, \u00e8 di competenza esclusiva dei delegati al congresso quali rappresentanti diretti degli iscritti alla stessa Fai. Altro \u00e8 infatti riconoscere che il \u201cCongresso confederale fissa l\u2019indirizzo generale della confederazione\u201d (art. 26, comma 1, richiamato dal dispositivo fra i \u201cVISTI\u201d), altro \u00e8 confondere il potere di indirizzo generale (che, come tale, vincola nel fine generale da raggiungere, non la decisione specifica) con un potere di imporre lo scioglimento della federazione contro la volont\u00e0 dei suoi soci;<\/p>\n<p>3.5 ulteriormente privo di senso \u00e8 affermare che l\u2019esito della votazione congressuale impedirebbe di per s\u00e9 l\u2019accorpamento con altra categoria, posto che ad essere rifiutato \u00e8 un modo fra i molti possibili (e non il pi\u00f9 limpido) per realizzare l\u2019accorpamento (altri processi analoghi avviati nell\u2019ambito della Cisl, oggi come in passato, correttamente escludono lo scioglimento delle federazioni aderenti). Ad essere respinto \u00e8 stato, lecitamente ed insindacabilmente, il modo dell\u2019accorpamento, forse perch\u00e9 giudicato poco rispettoso dell\u2019identit\u00e0 associativa della Fai-Cisl;<\/p>\n<p>3.6. irrilevante \u00e8 la circostanza (quinto punto del \u201cPRESO ATTO\u201d) che la segreteria della Fai-Cisl si sia dimessa; tanto meno se questo richiamo dovesse servire a suffragare l\u2019affermazione sulla \u201csostanziale ingovernabilit\u00e0 della FAI CISL\u201d evocata nel \u201cVALUTATA\u201d. Il commissariamento ha infatti provocato esso un danno alla governabilit\u00e0 della Fai-Cisl, posto che, con la sua fulmineit\u00e0 (72 ore scarse) ha impedito la discussione sulle dimissioni e ogni decisione al riguardo (respingimento, accoglimento, eventuale elezione della nuova segreteria) degli organi compententi nei tempi fisiologicamente consoni ad una sana democrazia associativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Nel \u201cCONSTATATO\u201d si definisce la libera e lecita deliberazione dell\u2019assemblea congressuale della Fai una \u201cirragionevole violazione delle scelte e delle decisioni assunte dagli organismi confederali e categoriali\u201d. Ma la sola irragionevolezza \u00e8 tutta in tale affermazione basata su fatti irrilevanti (v. punto 3), posto che, come detto, gli organismi confederali non sono competenti ad imporre la decisione di scioglimento, quelli categoriali della Fai non sono superiori alla volont\u00e0 espressa dal congresso e quelli di altra categoria rilevano nell\u2019ambito di tale altra categoria e non oltre.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Nel \u201cCONSIDERATO\u201d si fa riferimento ad un non meglio specificato \u201crilevante danno derivato all\u2019organizzazione\u201d (\u00e8 un danno mantenere in vita una federazione con quasi 200.000 iscritti che sottoscrive una ventina di contratti nazionali di lavoro?), e si aggiunge poi \u201cquanto quello <em>(sic!)<\/em> di garantire e salvaguardare l\u2019azione organizzativa della FAI nei confronti degli iscritti, delle controparti e delle istituzioni\u201d. Ora, se non si capisce bene quale danno possa portare il mancato scioglimento della Fai nei rapporti con le controparti e con le istituzioni, il passaggio che fa riferimento agli iscritti alla Fai \u00e8, nella sua paradossalit\u00e0, rivelatore: affermare che la libera determinazione dei delegati al congresso, cio\u00e8 dei rappresentanti diretti degli iscritti, giustifica un commissariamento a tutela degli iscritti alla Fai \u00e8 affermazione talmente contraddittoria da autoconfutarsi.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Per poter essere giustificabile, un commissariamento come conseguenza di un voto congressuale dovrebbe fondarsi su di un rapporto fra confederazione e le federazioni aderenti regolato non dai principi di autonomia e di pluralismo propri della concezione della Cisl, bens\u00ec su un qualche principio analogo a quello descritto dall\u2019art. 3 della costituzione dell\u2019Urss del 1977, che prevedeva l\u2019elettivit\u00e0 dal basso di tutti gli oganismi costituzionali, bilanciata dalla obbligatoriet\u00e0 delle decisioni degli organi superiori per quelli inferiori (c.d. \u201ccentralismo democratico\u201d; v. Paolo Biscaretti di Ruff\u00eca, <em>Introduzione al diritto costituzionale comparato<\/em>, Milano, Giuffr\u00e9, 1988; pp. 406-407 e 409).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>In punto di fatto, il dispositivo impugnato d\u00e0 una rappresentazione parziale e, in tal senso, non veritiera degli esiti dell\u2019assemblea congressuale della Fai-Cisl. Ad esempio, la mozione messa in votazione non riguardava solo lo scioglimento della Fai, ma, fra tante altre cose, anche la nomina dei commissari liquidatori (v. all. 2). Il suo respingimento non \u00e8 quindi interpretabile solo ed esclusivamente come un no a qualsiasi ipotesi di accorpamento con altra categoria, ma (almeno) anche come un rifiuto di accedere all\u2019accorpamento nei modi proposti ed alla nomina dei commissari liquidatori nelle persone di Augusto Cianfoni e Fabrizio Scat\u00e0. Passaggio quest\u2019ultimo che (al netto delle osservazioni dei punti precedenti, cui non si rinuncia), non era stato oggetto di alcun pronunciamento della Cisl, della Fai o di altra categoria a qualsiasi livello.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Quanto alla competenza del collegio a decidere sul ricorso, nessuno ostacolo pu\u00f2 venire dall\u2019avvenuta ratifica di legittimit\u00e0 ex art. 40 ult. comma statuto Cisl. Tale ratifica \u00e8 infatti limitata alla mera legittimit\u00e0 formale, \u00e8 frutto di una valutazione sommaria (come conferma l\u2019estrema brevit\u00e0 del termine), esclude il contraddittorio e non mette necessariamente capo ad una decisione motivata, posto che allo spirare del termine senza decisione il provvedimento si ha comunque per ratificato. Mentre il presente ricorso mira ad ottenere una decisione favorevole, fondata su circostante di fatto e di diritto da accertare in contraddittorio, e formalizzata in un provvedimento motivato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per questi motivi, chiedo che il collegio dei probiviri della Cisl dichiari l\u2019illegittimit\u00e0 statutaria dell\u2019impugnato dispositivo di commissariamento della Fai-Cisl adottato dal Comitato esecutivo il 31 ottobre 2014.<\/p>\n<p>Chiedo inoltre di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione trasmessa al collegio dei probiviri della Cisl ai fini della ratifica di legittimit\u00e0 prevista dal quarto comma dell\u2019articolo 40 delle statuto della Cisl, e delle relative deliberazioni (eventualmente) assunte dal collegio, al fine di valutare l\u2019esistenza di altri profili di illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Mi riservo di presentare altri motivi di impugnazione e di indicare testimoni dopo aver preso visione della documentazione richiesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mi sia consentita infine una considerazione personale. Ho dedicato alla Cisl ed al suo studio una parte della mia vita; ho scritto un libro, che ha avuto accoglienza abbastanza buona fra gli storici e fra gli studiosi di diritto, sulla concezione della libert\u00e0 sindacale secondo la Cisl nella vicenda dello statuto dei lavoratori (fino ad allora inesplorata da questo punto di vista); sono stato invitato a parlare della Cisl e della sua idea di libert\u00e0, in occasioni formative, da federazioni ed unioni regionali e territoriali. In tutte queste occasioni, sulle orme di maestri fra i quali ricordo almeno il professor Mario Grandi, ho parlato della Cisl come organizzazione fondata sul principio di libert\u00e0, non solo nei rapporti esterni ma anche in quelli interni; ho insegnato, ricevendo applausi e consensi, che la Cisl non \u00e8 un\u2019organizzazione \u201cgenerale\u201d come la Cgil e la Confindustria, proprio perch\u00e9 la sua confederalit\u00e0 si fonda sulla libert\u00e0 dell\u2019iscritto, che trasmette il potere di rappresentanza al centro solo passando per i suoi livelli organizzativi, a cominciare dalle federazioni. Le quali, per questo, non sono dipartimenti da aprire e chiudere a piacimento, neppure con delibere e mozioni del congresso della Cisl. Ma se l\u2019impugnato provvedimento di commissariamento della Fai-Cisl dovesse essere considerato legittimo dovrei rifare il giro d\u2019Italia e chiedere scusa a tutti per aver raccontato favole; perch\u00e9 ci\u00f2 vorrebbe dire che la Cisl di cui vado parlando da un quarto di secolo non esiste. Forse non \u00e8 mai esistita. Comunque non esiste pi\u00f9.<\/p>\n<p>Si allegano 1) copia del dispositivo impugnato; 2) copia della lettera col programma del congresso Fai-Cisl.<\/p>\n<p>Roma, 1 dicembre 2014<\/p>\n<p>Giovanni Graziani<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il percorso commissariale ha impattato contro diverse e significative resistenze. Mi riferisco in particolare alle ben note iniziative di ricorso contro il commissariamento. La prima \u00e8 stata rivolta al collegio dei probiviri confederale, che ha respinto l&#8217;istanza. La successiva, avanzata dagli stessi ricorrenti presso il Tribunale di Roma nel febbraio 2015, \u00e8 stata dichiarata inammissibile&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","no-post-thumbnail","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.il9marzo.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}