{"id":10057,"date":"2024-08-07T13:45:10","date_gmt":"2024-08-07T11:45:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=10057"},"modified":"2024-08-07T13:45:14","modified_gmt":"2024-08-07T11:45:14","slug":"il-boccone-di-traverso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=10057","title":{"rendered":"Il boccone di traverso"},"content":{"rendered":"\n<p>Licenziare \u00e8 il modo pi\u00f9 antisindacale di risolvere i problemi di lavoro. A maggior ragione dentro ad un sindacato. Ma proprio questo \u00e8 il sistema che va di moda negli ultimi anni come sappiamo bene alla Fai, dove il licenziamento di Giampiero Bianchi, padre vedovo con tre figlie a carico, fu usato per stroncare la resistenza interna contro l\u2019illegittimo commissariamento secondo la logica del colpirne uno (o due, ci fu anche la revoca del distacco per Maurizio Ori) per educare tutti gli altri (che, infatti, si allinearono).<\/p>\n\n\n\n<p>Ma qualche volta capita che il boccone vada di traverso agli ingordi e ai licenziatori. E quando la cosa accade proprio nella terra del dottor Sbarra dell\u2019Anas (il licenziatore di padri di famiglia che abbiamo conosciuto da illegittimo commissario) allora la cosa \u00e8 anche pi\u00f9 divertente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stata da poco pubblicata (e, dopo averla ricevuta, riteniamo di diffondere per la sua rilevanza politico-sindacale oltre che giuridica) la sentenza di primo grado che condanna la Fisascat di Reggio Calabria a reintegrare un\u2019operatrice licenziata. Operatrice che era, in effetti, la ex segretaria provinciale, diventata poi dirigente di un\u2019altra organizzazione (la Filcom Fismic-Confsal). E che, come si accenna anche nella sentenza, si \u00e8 trovata in questa situazione anche a causa della, o almeno in coincidenza con la, maternit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio le questioni familiari rendono ulteriormente interessante la storia; si sa che <a href=\"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9188\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.il9marzo.it\/?p=9188\">in Calabria chi dice Cisl dice legami parentali<\/a>. Come in questo caso, dove la Fisascat \u00e8 guidata da Fortunato Lo Papa, figlio di Rosetta Raso, mentre alla tutela delle donne \u00e8 assegnata Nausica Sbarra, sorella del dottore (e componente della segreteria provinciale guidata da Romolo Piscioneri, cugino di Cosimo).<\/p>\n\n\n\n<p>Per questo, la sentenza di Reggio Calabria ha un\u2019importanza che non \u00e8 solo locale perch\u00e9 ne escono sconfitte un paio di famiglie reggine importanti.<\/p>\n\n\n\n<p>E perch\u00e9 ad uscirne vincitrice, in primo grado, \u00e8 una donna, una mamma e una lavoratrice.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<p>n. 995 \/ 2023 RG<\/p>\n\n\n\n<p>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA<br \/>Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)<br \/><br \/>Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo,<br \/>richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell\u2019art. 127 ter c.p.c. in data 27.05.2024, dispositivo della sostituzione dell\u2019udienza prevista per il giorno 19 Luglio 2024 con note scritte da depositarsi entro il 12.7.2024;<br \/>letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;<br \/>ritenuta la causa matura per la decisione;<br \/>all\u2019esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell\u2019art. 127 ter c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA<br \/>Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)<br \/><br \/>Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell\u2019art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20\/07\/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente<br \/>S E N T E N Z A<br \/>nella controversia iscritta al n. 995\/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:<br \/>Licenziamento individuale per giusta causa;<br \/>T R A<br \/>Rita Raffa(\u2026) rappresentata e difesa in virt\u00f9 di procura allegata al ricorso dall\u2019Avv. Vittorio Milardi;<\/p>\n\n\n\n<p>Ricorrente<br \/>CONTRO<br \/>Fisascat Cisl di Reggio Calabria nella persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Pietro Siviglia,<br \/>Resistente<br \/>Inps \u2013 Istituto nazionale della previdenza sociale &nbsp;in persona del legale rappresentante pro-<br \/>tempore;<br \/>Resistente contumace<br \/><br \/>FATTO E DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>Con ricorso depositato il 10.3.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha lamentato l\u2019illegittimit\u00e0<br \/>del licenziamento comminatole da parte della resistente in data 30.8.2022, in quanto ritorsivo,<br \/>discriminatorio e, comunque, illegittimo o nullo.<br \/>Ha premesso di essere stata assunta dalla Fisascat Cisl in data 23.5.2014 e di aver ricoperto la<br \/>carica di Segretario Generale Provinciale dal 2013 al 2021 allorquando il Congresso del sindacato,<br \/>tenutosi in data 17.12.2022, le revoc\u00f2 l\u2019incarico, non avendo \u2013 in precedenza \u2013 rassegnato le<br \/>dimissioni sollecitate dal segretario regionale in ragione della sua volont\u00e0 di maternit\u00e0.<br \/>Esautorata dall\u2019incarico \u201cdirigenziale\u201d sindacale, ha evidenziato di aver mantenuto formalmente<br \/>la funzione di conciliatrice sindacale della Fisascat Cisl e di aver ricoperto, pur essendo stata posta<br \/>in uno stato di totale inattivit\u00e0, il ruolo di operatrice fino al 29.8.2022, data di comunicazione del<br \/>licenziamento senza preavviso, preceduto dalla contestazione di addebito disciplinare dell\u20191.8.2022.<br \/>Oggetto della contestazione era stata, in particolare, l\u2019assunzione delle funzioni di Segretario<br \/>territoriale di Reggio Calabria della Filcom Fismic-Confsal, carica invero effettivamente ricoperta<br \/>dal 13 maggio 2022, ponendo cos\u00ec in essere una condotta presuntivamente violativa dell\u2019art. 48 del<br \/>Regolamento Cisl che, individuando gli obblighi del dipendente, prescrive di <em>\u201ccondividere il codice<br \/>etico e mantenere la massima riservatezza sugli interessi della Struttura, n\u00e9 svolgere attivit\u00e0 che<br \/>rispetto a tali interessi siano comunque incompatibili o contrari\u201d.<br \/><\/em>Ha pertanto eccepito la nullit\u00e0 del licenziamento comminato per motivi discriminatori in ragione<br \/>del presunto proselitismo sindacale legato all\u2019attivit\u00e0 svolta in favore di un\u2019altra sigla o, comunque,<br \/>ritorsivi per via del manifestato desiderio di maternit\u00e0.<br \/>Ha inoltre sostenuto come alcun inadempimento degli obblighi contrattuali era stato posto in<br \/>essere e dimostrato dal datore di lavoro, non sussistendo dunque alcuna causa idonea a recidere il<br \/>rapporto fiduciario tra dipendente e sindacato e potendosi al pi\u00f9 optare per una sanzione conservativa allorch\u00e8 si considerasse integrato un inadempimento contrattuale.<br \/>Ha concluso chiedendo l\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento in quanto<br \/>(alternativamente o cumulativamente) discriminatorio, ritorsivo o comunque nullo, nonch\u00e9 la<br \/>condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria pari<br \/>all\u2019ultima retribuzione globale di fatto calcolata dal giorno del licenziamento a quello della reintegra nonch\u00e8 al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti; o, in subordine, al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0 dall\u2019ultima retribuzione globale di fatto.<br \/>Ha chiesto, in via ulteriormente gradata, di condannare la controparte alla riassunzione entro il<br \/>termine di tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno versando un\u2019indennit\u00e0 di importo<br \/>compreso fra un minimo di 2.5 ed un massimo di 10 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di<br \/>fatto.<br \/>Si \u00e8 costituita tempestivamente in giudizio la Fisascat Cisl di Reggio Calabria che, di contro, ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, sottolineando che la ricorrente non era stata esautorata<br \/>dall\u2019incarico di dirigente sindacale, giacch\u00e9 lo stesso era giunto a scadenza e il Congresso<br \/>democraticamente aveva ritenuto di non confermarla.<br \/>Allo stesso modo, ha negato che stessa fosse stata costretta all\u2019inoperosit\u00e0, considerato pure che<br \/>nel lasso temporale in cui si sarebbe determinato il demansionamento la Raffa si era assentata spesso dal posto di lavoro.<br \/>Ha rivendicato la legittimit\u00e0 del licenziamento, pienamente giustificato dalla particolare natura<br \/>del datore di lavoro, riconducibile alla categoria delle associazioni di tendenza, che caratterizza in<br \/>maniera peculiare anche il rapporto fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro nell\u2019ambito del<br \/>quale \u00e8 escluso il dissenso ideologico. In tal senso l\u2019assunzione da parte della ricorrente di una carica<br \/>sindacale direttiva in altra sigla rappresentava una chiara manifestazione di dissenso ideologico<br \/>idonea a rompere il rapporto di fiducia e a giustificare la risoluzione unilaterale dello stesso.<br \/>Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.<br \/>Pur regolarmente citato in giudizio, non si \u00e8 costituito l\u2019Inps che risulta, pertanto, contumace.<br \/>*******<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso risulta fondato.<br \/>Come anticipato l\u2019oggetto della controversia afferisce alla asserita illegittimit\u00e0 del licenziamento<br \/>irrogato dalla Fisascat Cisl e alla conseguente condanna di quest\u2019ultima a tutte le conseguenze ex lege previste.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, in forza del principio della ragione pi\u00f9 liquida, occorre vagliare il motivo di<br \/>impugnazione fondato sulla natura discriminatoria del licenziamento per effetto dello svolgimento di attivit\u00e0 sindacale presso una sigla distinta.<br \/>In questa prospettiva, nel dettaglio, il thema decidendum attiene alla compatibilit\u00e0 tra la copertura<br \/>di una carica di vertice in altro sindacato e l\u2019espletamento della prestazione in qualit\u00e0 di dipendente<br \/>presso la sigla d\u2019origine; e, dunque, alla possibilit\u00e0 che tale circostanza costituisca una causa di rottura del rapporto di fiducia che informa il rapporto di lavoro tra il dipendente e l\u2019organizzazione sindacale.<br \/>Ai fini della soluzione della controversia giova illustrare le norme dell\u2019ordinamento che<br \/>assumono rilievo nel caso di specie.<br \/>Va osservato, in primo luogo, come la Carta Costituzionale riconosca all\u2019art. 30 la libert\u00e0<br \/>sindacale (quale specifica manifestazione della libert\u00e0 di associazione di cui all\u2019art. 16) che include<br \/>il diritto di costituire un\u2019associazione sindacale, di aderirvi e di svolgere attivit\u00e0 sindacale.<\/p>\n\n\n\n<p>A sua volta l\u2019art. 14 dello Statuto dei lavoratori (l. 300\/70), rubricato Diritto di associazione e di<br \/>attivit\u00e0 sindacale, specifica che \u201cIl diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivit\u00e0 sindacale, \u00e8 garantito a tutti i lavoratori all&#8217;interno dei luoghi di lavoro\u201d.<br \/>Sulla scia del principio sopra delineato il successivo art.15 (Atti discriminatori) dispone che \u201c\u00c8<br \/>nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l&#8217;occupazione di un lavoratore alla condizione<br \/>che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare<br \/>un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei<br \/>provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivit\u00e0<br \/>sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.<br \/>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altres\u00ec ai patti o atti diretti a fini di<br \/>discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di et\u00e0, di nazionalit\u00e0 o<br \/>basata sull&#8217;orientamento sessuale o sulle convinzioni personali\u201d.<br \/>Enucleate le fattispecie di discriminazione, la risposta dell\u2019ordinamento ad atti annoverabili tra<br \/>quelli discriminatori, rappresentata dalla nullit\u00e0 del provvedimento datoriale ex art. 15, l. 300\/70, si<br \/>arricchisce di un ulteriore effetto rimediale, con la previsione dell\u2019art. 4, l. 604\/1966, secondo cui \u201cIl<br \/>licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall&#8217;appartenenza a un<br \/>sindacato, dalla partecipazione ad attivit\u00e0 sindacali o conseguente all&#8217;esercizio di un diritto ovvero<br \/>alla segnalazione, alla denuncia all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica<br \/>effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento<br \/>europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, \u00e8 nullo\u201d.<br \/>Anc\u00f2ra, nel medesimo senso, in base ad una reductio ad unum dei rimedi citati, l\u2019art. 3, l.<br \/>108\/1990 (Licenziamento discriminatorio) dispone che \u201cIl licenziamento determinato da ragioni<br \/>discriminatorie ai sensi dell&#8217;articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell&#8217;articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall&#8217;articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, \u00e8 nullo indipendentemente dalla motivazione addotta (&#8230;.)\u201d.<br \/>Ci\u00f2 posto, nel caso di specie risulta documentalmente provato \u2013 e la lettera di contestazione \u00e8 in<br \/>tal senso eloquente \u2013 che il datore di lavoro abbia licenziato la ricorrente in quanto la stessa era<br \/>divenuta dirigente sindacale di altra sigla cos\u00ec ponendosi la relativa attivit\u00e0 \u2013 secondo la<br \/>prospettazione del datore di lavoro \u2013 in conflitto di interesse (o in modo incompatibile) con quella di operatrice della Fisascat.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, in disparte ogni valutazione in merito alla riconducibilit\u00e0 nella nozione di giusta di<br \/>licenziamento della violazione di disposizioni di un Regolamento sindacale, quello della Fisascat,<br \/>difficilmente assimilabili a quella previste ex lege o nel CCNL di riferimento, nella specie non si<br \/>riviene \u2013 neppure in astratto \u2013 un\u2019ipotesi di conflitto di interessi, come quello contestato, se sol si<br \/>consideri che tutte le associazioni sindacali svolgono attivit\u00e0 a tutela dei lavoratori.<br \/>Con maggiore precisione, il conflitto citato si sarebbe potuto ritenere integrato allorch\u00e8 fosse<br \/>stato allegato che la dipendente avesse, contemporaneamente, tenuto comportamenti tali da<br \/>danneggiare la sigla sindacale per cui lavorava, favorendo \u2013 con la medesima condotta e secondo uno schema soggettivo unitario \u2013 la sigla sindacale per cui ha, da ultimo, avviato un\u2019attivit\u00e0 sindacale.<br \/>Non pu\u00f2 infatti sostenersi che la prestazione, resa nell\u2019ambito di un ruolo apicale in altra sigla,<br \/>possa costituire circostanza idonea alla interruzione del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c. in assenza di una specifica contestazione di un inadempimento degli obblighi propri del dipendente, i quali \u2013 si ribadisce \u2013 non risultano minimamente dedotti n\u00e9 provati ma esclusivamente paventati in termini di rischio sub specie di proselitismo a favore della nuova sigla sindacale.<br \/>N\u00e9, soprattutto, ai fini della configurazione della giusta causa, pu\u00f2 ritenersi integrato nel caso di<br \/>specie quel dissenso ideologico considerato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, 08\/07\/1997, n. 6191) quale presupposto per il recesso del datore di lavoro, qualificato come associazione di tendenza.<br \/>Contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, nella pronuncia citata, adottata al termine di un<br \/>giudizio \u2013 avente ad oggetto il licenziamento di un dipendente di sindacato con un ruolo di dirigente<br \/>sindacale, espulso dall\u2019organizzazione sindacale da parte del Collegio dei probiviri per una condotta<br \/>ritenuta incompatibile con i valori permeanti la vita sindacale e, pertanto, licenziato \u2013 \u00e8 stato statuito che: \u201cUna volta, infatti, riconosciuta la pregnanza che l&#8217;elemento fiduciario e dell&#8217;intuitus personae assume nel rapporto di lavoro &#8220;ideologico&#8221;, \u00e8 assolutamente conseguente che il<br \/>grave dissenso ideologico (che si pu\u00f2 manifestare anche in comportamenti privati) del lavoratore<br \/>possa farsi rientrare nella nozione di giusta causa, che non consente la prosecuzione anche<br \/>provvisoria del rapporto, ex art. 2119 c.c. (&#8230;.) Non pu\u00f2, perci\u00f2, contestarsi che, nei rapporti di<br \/>lavoro che si svolgono nell&#8217;ambito delle organizzazioni di tendenza ed in astratta correlazione con questa, l&#8217;intensa fiduciariet\u00e0 del rapporto faccia sentire la sua influenza soprattutto in ordine alla<br \/>permanenza in vita del rapporto medesimo. Nel senso che, ove la fiducia venga oggettivamente meno, venendo a mancare l&#8217;utilitas, che si attende dai futuri adempimenti, \u00e8 consentito al datore di lavoro di estinguere il rapporto ex art. 2119 c.c.\u201d.<br \/>Ebbene, anche a volere ammettere, attraverso un\u2019interpretazione estensiva (atteso che nella<br \/>sentenza menzionata il licenziato era un dirigente sindacale e non un semplice operatore), che nel<br \/>caso in esame il rapporto tra un\u2019operatrice e il sindacato sia o debba essere permeato da intensa<br \/>fiduciariet\u00e0, il dissenso ideologico non pu\u00f2 essere valutato in senso meramente astratto.<br \/>A ben vedere, il lavoratore di un sindacato gode della libert\u00e0 sindacale costituzionalmente<br \/>garantita e, nell\u2019esercizio della stessa, ha il diritto di svolgere anche per un\u2019altra sigla un\u2019attivit\u00e0<br \/>sindacale che, evidentemente, mira a tutelare gli interessi dei lavoratori al pari della prestazione<br \/>disimpegnata per il sindacato di originaria appartenenza.<br \/>In altri termini la mera copertura di un incarico apicale presso un altro sindacato non pu\u00f2 essere<br \/>qualificata sic et simpliciter come dissenso ideologico in assenza (o quantomeno mancanza di prova) \u2013 come nel presente giudizio \u2013 di atti concreti idonei a configurare la fattispecie descritta, venendo in rilievo \u2013 in ipotesi contraria \u2013 il rischio di collisione con i principi costituzionali sopra descritti.<br \/>Per tali ragioni il licenziamento della ricorrente \u00e8 nullo in quanto discriminatorio, ai sensi dell\u2019art.<br \/>4 della legge 604 del 1966 e dall\u2019art. 3 della legge 108 del 1990.<br \/>Quest\u2019ultima norma detta gli effetti che conseguono alla declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento<br \/>discriminatorio, specificando che lo stesso \u201ccomporta, quale che sia il numero dei dipendenti<br \/>occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall&#8217;articolo 18 della legge 20 maggio 1970,<br \/>n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti\u201d.<br \/>Posto che il datore di lavoro \u00e8 un\u2019associazione di tendenza e la ricorrente assume di essere stata<br \/>assunta dall\u2019organizzazione sindacale resistente in data 23 maggio 2014, ovvero prima dell\u2019entrata in vigore del Dlgs 23 del 2015, alcun elemento ostativo sussiste in ordine all\u2019applicazione della tutela reintegratoria di cui all\u2019art. 18 dello Statuto dei lavoratori.<br \/>L\u2019art. 4, l. 108\/1990, prescrive infatti che \u201cFermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 3, le<br \/>disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all&#8217;articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall&#8217;articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione\u201d.<br \/>Secondo l\u2019orientamento consolidato di legittimit\u00e0 tale norma \u201cnel riconoscere alle cosiddette<br \/>organizzazioni di tendenza l&#8217;inapplicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 18 dello statuto dei lavoratori, fa salva l&#8217;ipotesi<br \/>regolata dall&#8217;art. 3, sull&#8217;estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori;<\/p>\n\n\n\n<p>ne consegue che, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia,<br \/>va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di<br \/>rilievo il livello occupazionale dell&#8217;ente e la categoria di appartenenza del dipendente (&#8230;) In effetti<br \/>la legge n. 108, art. 4, inizia con le parole &#8220;fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 3&#8221;, per proseguire con la indicazione che la L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applica alle richiamate organizzazioni di tendenza: orbene, se vuol darsi un senso all&#8217;incipit dell&#8217;art. 4, \u00e8 evidente che la deroga prevista dall&#8217;art. 4, non riguarda i casi di quei licenziamenti considerati dal legislatore dal 1966 in poi particolarmente odiosi e per i quali la conseguenza \u00e8 l&#8217;integrale applicazione dell&#8217;art. 18.\u201d (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 03\/10\/2016, n. 19695).<br \/>Richiamati tali condivisibili principi, giova riportare testualmente il contenuto dell\u2019art. 18 dello<br \/>Statuto dei lavoratori (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) il quale, nella parte<br \/>di interesse, dispone: \u201cIl giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento<br \/>perch\u00e9 discriminatorio ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato<br \/>in concomitanza col matrimonio ai sensi dell&#8217;articolo 35 del codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo<br \/>e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento<br \/>di cui all&#8217;articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di<br \/>tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.<br \/>151, e successive modificazioni, ovvero perch\u00e9 riconducibile ad altri casi di nullit\u00e0 previsti dalla<br \/>legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell&#8217;articolo 1345 del codice civile,<br \/>ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel<br \/>posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei<br \/>dipendenti occupati dal datore di lavoro (&#8230;) Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,<br \/>condanna altres\u00ec il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il<br \/>licenziamento di cui sia stata accertata la nullit\u00e0, stabilendo a tal fine un&#8217;indennit\u00e0 commisurata<br \/>all&#8217;ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello<br \/>dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo<br \/>svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr\u00e0 essere<br \/>inferiore a cinque mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato<br \/>inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali\u201d.<br \/>Pertanto, in ragione del carattere discriminatorio del licenziamento e in applicazione dell\u2019art. 18<br \/>dello Statuto dei lavoratori, deve disporsi la condanna della parte resistente alla reintegrazione della<br \/>ricorrente nel posto di lavoro ricoperto al momento del licenziamento, nonch\u00e8 al versamento a favore dell\u2019attrice di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria pari all\u2019ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino all\u2019effettiva reintegrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La resistente va altres\u00ec condanna al versamento in favore dell\u2019Inps dei contributi previdenziali<br \/>relativi al medesimo periodo.<br \/>Sulle somme liquidate in favore del ricorrente decorrono gli interessi legali e la rivalutazione<br \/>monetaria dalla maturazione al soddisfo ex art. 429 c.p.c.<br \/>Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell&#8217;art. 91 c.p.c. e si liquidano, come in<br \/>dispositivo, ex art 4 comma 1 Dm 55\/2014 cos\u00ec come modificato dal Dm 147\/2022, in ragione del<br \/>valore della causa (indeterminabile, complessit\u00e0 media) e dei valori minimi (stante l\u2019assenza di<br \/>complessit\u00e0 nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio,<br \/>introduttiva, trattazione\/istruzione, decisionale), con distrazione a favore del procuratore di parte<br \/>ricorrente dichiaratosi antistatario.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<br \/>IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Accoglie il ricorso e dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento impugnato condannando la Fisascat Cisl di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione della parte ricorrente Rita Raffa nel posto di lavoro ricoperto al momento del licenziamento.<br \/>Condanna la Fisascat Cisl di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare<br \/>in favore del ricorrente un&#8217;indennit\u00e0, ragguagliata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto, maturata<br \/>dal momento del licenziamento e sino al giorno dell\u2019effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e<br \/>rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo.<br \/>Condanna parte resistente Fisascat Cisl di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante<br \/>p.t., al versamento in favore dell\u2019Inps in persona del legale rappresentante p.t., dei contributi<br \/>previdenziali dovuti relativamente al periodo intercorrente tra il licenziamento e l\u2019effettiva<br \/>reintegrazione della ricorrente.<br \/>Condanna la Fisascat Cisl di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., al<br \/>pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite pari a \u20ac 5.665,00 oltre iva, cpa, rimborso<br \/>forfettario come per legge, con distrazione.<br \/>Manda alla Cancelleria per l\u2019immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente<br \/>provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituir\u00e0 la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall\u2019art. 429 cpc..<br \/><br \/>Cos\u00ec deciso in Reggio Calabria, l\u00ec 20\/07\/2024.<br \/>Il Giudice<br \/>Francesco De Leo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Licenziare \u00e8 il modo pi\u00f9 antisindacale di risolvere i problemi di lavoro. 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